COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 56 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della Polisportiva Ginestra Fiorentina avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Mazzuoli Daniele con una squalifica fino al 21/01/2013. C.U. n.20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 56 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della Polisportiva Ginestra Fiorentina avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Mazzuoli Daniele con una squalifica fino al 21/01/2013. C.U. n.20 Nel corso del secondo tempo della gara “Audace Legnaia – Ginestra Fiorentina” valevole per il campionato Allievi Provinciali, il calciatore Mazzuoli Daniele veniva allontanato dal campo per un fallo di reazione nei confronti di un giocatore avversario. Alla notifica del cartellino rosso il tesserato in questione si dirigeva verso l’arbitro, pronunciando una frase irriguardosa, e nel contempo si toglieva la fascia di capitano e la lanciava verso il D.G. colpendolo ad una gamba. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di due mesi. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la Polisportiva Ginestra Fiorentina,lamentandosi della eccessiva severità della sanzione rispetto ai fatti realmente accaduti. Secondo la reclamante il proprio tesserato, quando gli veniva mostrato il cartellino rosso, ha avuto una reazione istintiva, non ritenendo giusto il provvedimento del D.G. Comunque, sebbene in quel momento poco lucido, non pronunciava la frase che gli è stata contestata ma semplicemente diceva all’arbitro “che cacchio fai?”. Per quanto riguarda poi il lancio della fascia di capitano la società afferma che il calciatore in questione, dopo essersi tolta la fascia, la lanciava verso un proprio compagno di squadra, proprio per evitare di avvicinarsi troppo al D.G. Pertanto solo involontariamente la fascia in questione finiva per colpire l’arbitro. Alla luce delle considerazioni sopra riportate la reclamante chiede una sanzione più adeguata ai fatti descritti. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro conferma la frase contestata. Inoltre dichiara che il calciatore, dopo essersi tolto la fascia, lo guardava con fare di sfida e la lanciava con forza verso un proprio compagno, senza avere intenzione di colpirlo. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene la decisione reclamata meritevole di conferma. Infatti,anche alla luce di quanto riportato nel supplemento di rapporto gara, non vi sono elementi tali che possano in qualche modo portare ad una riduzione della sanzione. Infatti l’arbitro conferma la frase irriguardosa e conferma il lancio della fascia di capitano che assume di per se una valenza di spregio nei confronti della figura arbitrale. Certamente anche il G.S. ha valutato il gesto come gravemente irriguardoso oltre ad aver valutato anche la condotta violenta nei confronti dell’avversario. Quindi se si valuta la condotta complessiva del giocatore la sanzione del G.S. appare assolutamente ben calibrata. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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