COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – POL. AMC 98 DISPUTATA A PASSAGGIO DI BETTONA IL 18.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – POL. AMC 98 DISPUTATA A PASSAGGIO DI BETTONA IL 18.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società F.C.D. Real Virtus, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presenta l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Esaminati gli atti ufficiali di gara, l’interposto reclamo ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società Real Virtus, questa Commissione osserva quanto segue. I fatti, così come descritti nel referto arbitrale risultano pacifici nella loro oggettività e la loro gravità per quanto riguarda il lancio degli sputi nei confronti della terna arbitrale, non può essere messa in discussione della distanza di lancio degli stessi che comunque, deve evidenziare, non hanno attinto la predetta terna arbitrale. Il direttore di gara ha confermato che i dirigenti della società Real Virtus si sono prodigati per farsi che gli estranei entrati nella zona antistante gli spogliatoi ponessero fine alle loro proteste. Alla luce di quanto sopra, questa Commissione ritiene equa ridurre la sanzione dell’ammenda irrogata dal G.S. ad €. 800,00. P.Q.M. In accoglimento del reclamo delibera di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società Real Virtus ad €. 800,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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