COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – POL. AMC 98 DISPUTATA A PASSAGGIO DI BETTONA IL 18.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA
GARA REAL VIRTUS – POL. AMC 98 DISPUTATA A PASSAGGIO DI BETTONA IL 18.11.2012,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRO DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE
ALL’AMMENDA DI €. 1.200,00 INFLITTA ALLA SOCIETA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società F.C.D. Real Virtus, chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presenta l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti ufficiali di gara, l’interposto reclamo ed all’esito dell’audizione del direttore di
gara e della società Real Virtus, questa Commissione osserva quanto segue.
I fatti, così come descritti nel referto arbitrale risultano pacifici nella loro oggettività e la loro
gravità per quanto riguarda il lancio degli sputi nei confronti della terna arbitrale, non può essere
messa in discussione della distanza di lancio degli stessi che comunque, deve evidenziare, non
hanno attinto la predetta terna arbitrale. Il direttore di gara ha confermato che i dirigenti della
società Real Virtus si sono prodigati per farsi che gli estranei entrati nella zona antistante gli
spogliatoi ponessero fine alle loro proteste.
Alla luce di quanto sopra, questa Commissione ritiene equa ridurre la sanzione dell’ammenda
irrogata dal G.S. ad €. 800,00.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo delibera di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla
società Real Virtus ad €. 800,00.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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