COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US TREVANA CALCIO RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE – TREVANA DISPUTATA A PICCIONE IL 18.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 350,00 INFLITTA ALLA SOCIETA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US TREVANA CALCIO RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE - TREVANA DISPUTATA A PICCIONE IL 18.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 350,00 INFLITTA ALLA SOCIETA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società US Trevana Calcio, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presenta l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’esame degli atti di gara come integrati dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal Direttore di Gara e dal Cappelletti Sergio quale delegato del Presidente Satrini Elvi consente di evincere una circostanza pacificamente riferita dai su indicati dichiaranti in ordine alla effettività della frase pronunciata dal sostenitore nei confronti di un tesserato della US Trevana Calcio individuato nella persona di tale Dott. Schirea. Il chiaro tenore della frase, come precisata dall’arbitro in sede di audizione, consente ragionevolmente di escludere che il sostenitore in questione fosse riconducibile alla Società Piccione e ciò anche in considerazione del fatto che in quella frase veniva fatto riferimento ad un giocatore espulso. Dall’esame del referto di gara risulta in effetti essere stato espulso un calciatore della Società Trevana. Ciò premesso, la sanzione inflitta appare congrua rispetto ai fatti in contestazione. P.Q.M. Respinge il reclamo - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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