COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BORGO RIVO RIFERIMENTO ALLA GARA BORGO RIVO – GIOVE DISPUTATA A TERNI IL 28.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL 30.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ISIDORI SAMUELE PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BORGO RIVO RIFERIMENTO ALLA GARA
BORGO RIVO - GIOVE DISPUTATA A TERNI IL 28.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO DEL
30.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL
CALCIATORE ISIDORI SAMUELE PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Borgo Rivo, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare si evince il comportamento tenuto dal
calciatore Isidori Samuele. Allontanato dal direttore di gara per avere interrotto una chiara
occasione da goal, all’atto di uscire dal campo rivolgeva allo stesso una frase irriguardosa e si
allontanava tranquillamente.
Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione la squalifica inflitta al calciatore Isidori
Samuele può essere contenuta a due giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società Borgo Rivo, riduce la squalifica inflitta al
calciatore Isidori Samuele a due giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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