• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 25 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Dicembre 2012 e su www.figc.it
2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN DALLE VIOLAZIONI: – DELL’ART. 9 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ILLECITO ASSOCIATIVO; – DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. A TITOLO DI ILLECITO SPORTIVO CON RIFERIMENTO ALLA GARA CHIEVO/NOVARA DEL 30.11.2010, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTE NN. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’ 8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)
3. RICORSO CALC. BERTANI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/ASCOLI DEL 2.4.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 25 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Dicembre 2012 e su www.figc.it
2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN DALLE VIOLAZIONI: - DELL’ART. 9 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ILLECITO ASSOCIATIVO; - DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. A TITOLO DI ILLECITO SPORTIVO CON RIFERIMENTO ALLA GARA CHIEVO/NOVARA DEL 30.11.2010, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTE NN. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’ 8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)
3. RICORSO CALC. BERTANI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/ASCOLI DEL 2.4.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)
A seguito della relazione d’indagine del 7 maggio 2012, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione disciplinare Nazionale, tra gli altri, Christian Bertani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Novara, incolpandolo di una duplice violazione dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S. per aver posto in essere, unitamente ad altre persone tesserate, tra le quali veniva indicato nominativamente solo Carlo Gervasoni, atti diretti ad alterare la gara Chievo/Novara del 30 novembre 2010 e la gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011: in relazione ad entrambe le incolpazioni venivano contestate al deferito le aggravanti di cui all’art. 7 comma 6 C.G.S., della molteplicità degli illeciti, e dell’associazione di cui all’art. 9 C.G.S.; in relazione alla prima gara veniva contestata anche l’aggravante della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale. Nella relazione si descrivevano gli elementi probatori inerenti a ciascuno degli episodi contestati. Quanto alla gara Chievo/Novara, valevole per la coppa Italia e disputata il 30 novembre 2010 con il risultato finale di 3 a 0 per la squadra di casa, rilievo fondamentale veniva dato alle plurime dichiarazioni rese davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria da Carlo Gervasoni (in particolare davanti agli uffici giudiziari cremonesi il 22 dicembre ed il 27 dicembre 2011 nonché il 12 marzo 2012). Quanto ai rapporti con Bertani, Gervasoni disse che questi “fece da tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta”. Gervasoni premise di essere amico dello stesso Bertani e di aver comunicato allo stesso che intendeva accettare le proposte di una delle persone sottoposta ad indagine penale, lo slavo Gegic, che aveva offerto € 150.000,00 ai calciatori del Novara perché perdessero la gara con il Chievo con un numero di reti effettivamente segnate al termine della partita. Nel fornire ulteriori particolari relativi all’alterazione della gara ed all’intervento di altri calciatori, egualmente deferiti e poi giudicati, Gervasoni specificò che “dopo che la partita Chievo/Novara andò a buon fine i rapporti con Bertani sono continuati originariamente a livello di semplice amicizia. Accadde, tuttavia, che quando gli raccontai della combine che c’era stata per Atalanta/Piacenza, il Bertani mi chiese di venire in contatto con Gegic per verificare se ci fosse qualche partita da combinare con lui. Naturalmente sempre con riferimento al Novara”. Nella successiva dichiarazione del 13 aprile 2012 alla Procura federale, Gervasoni affermò che, ricevuta la richiesta alterativa della gara Chievo Novara da parte di Gegic attraverso calciatori conosciuti, si rivolse a Bertani. Così Gervasoni si esprime sul punto dell’incontro con Bertani: “quest’ultimo si rese disponibile anche se mi disse che probabilmente non avrebbe giocato. Io gli chiesi di interessarsi con altri colleghi e nel caso ne avesse avuta la disponibilità, io avrei provveduto solo a creare il contatto con gli zingari. La cosa andò effettivamente così e quindi c’è stato poi l’incontro in albergo di cui ho già riferito all’A.G.”. Il calciatore Davide Drascek dichiarò l’8 marzo 2012 al Procuratore Federale che i calciatori Shala e Ventola, accusati da Gervasoni della partecipazione all’illecito, avevano maggiore confidenza anche con Bertani. Tutti gli incolpati a vario titolo dell’illecito relativo alla gara in questione hanno sempre escluso la propria responsabilità. In particolare, Bertani, nel corso dell’audizione del 13 aprile 2012 davanti alla Procura Federale, disse che Gervasoni, una volta appresa l’esistenza dell’indagine della Procura di Cremona, avrebbe “gradito un aiuto economico da parte mia” in vista di “quello che avrebbe dovuto affrontare e che lo avrebbe portato fuori dal mondo del calcio”. Quanto alla gara Novara/Ascoli del campionato di Serie B disputatasi il 2 aprile 2011 con il risultato di 1 a 0 a favore della squadra di casa, la relazione d’indagine riferiva delle molteplici acquisizioni probatorie. Per ciò che qui rileva è da notare che Gervasoni, in dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria e poi sostanzialmente confermate alla Procura Federale, ha narrato di un incontro tra Gegic e Bertani in un bar di Legnano un po’ prima della disputa della gara. Lo stesso Gervasoni riferiva che Gegic aveva dedotto dall’incontro con Bertani “che vi era effettivamente una ulteriore disponibilità da parte dei calciatori del Novara”. Gervasoni dichiarò anche di aver dedotto dai messaggi che provenivano da Bertani da un’utenza a lui del tutto nuova che questi aveva ricevuto dall’associazione di slavi di cui faceva parte Gegic un telefono mobile garantito dal rischio di intercettazioni. Sempre Gervasoni dichiarava al P. M. di Cremona il 12 marzo 2012 che aveva chiesto all’altro tesserato per l’Ascoli Vittorio Micolucci, attualmente sospeso in via disciplinare dall’attività agonistica, di restituire la somma di € 20.000,00 consegnata da Gegic in vista dell’alterazione della gara con un risultato poi effettivamente non conseguito a Bertani “il quale avrebbe successivamente restituito a Gegic non solo i 20.000,00 euro in questione, ma anche la somma che avevano ricevuto i calciatori del Novara”. Micolucci dichiarava alla Procura Federale, nelle audizioni del 19 e 20 aprile 2012, che Gegic, dopo averlo esortato a porsi in contatto con latri compagni di squadra per agevolare la manipolazione della gara in questione, gli aveva detto che “qualora non fosse andata a buon fine la combine, avrei dovuto restituire la somma al calciatore del Novara, sig. Bertani, nelle modalità che quest’ultimo mi avrebbe indicata”. Micolucci aggiungeva che a ritirare la somma in questione “fu in effetti il calciatore Bertani, persona di fiducia degli zingari il quale, a fine partita, mi diede il suo numero di cellulare … per accordarci su come avrei dovuto restituire la somma”. Sempre Micolucci chiarì nella medesima sede che il giorno dopo la partita inviò un messaggio telefonico a Bertani così concepito: “ti ho lasciato le maglie in albergo”; lo stesso Bertani lo aveva subito richiamato comunicandogli che si trovava con l’auto in sosta dinnanzi all’albergo e che “sarebbe andato a ritirare la busta contenente, in realtà, la somma di 40.000 euro avvolta in alcuni asciugamani”. Micolucci diceva di aver consegnato la busta in questione al portiere dell’albergo dicendogli che vi erano alcune maglie da consegnare a Bertani il quale sarebbe passato a ritirarle; ulteriormente precisava di aver ricevuto una chiamata da Bertani che lo rassicurava circa il ritiro della busta “così come stabilito”. Nella relazione d’indagine si metteva in rilievo che Micolucci concordava con Gervasoni circa l’avvenuta restituzione della somma anticipata dal gruppo degli slavi “poiché la gara non ebbe gli esiti sperati dagli zingari”. Dopo successivi rinvii il procedimento si svolgeva in sede dibattimentale nei giorni 11 e 26 settembre 2012. Con decisione pubblicata il 2 ottobre 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva a Bertani la sanzione della squalifica per 1 anno limitatamente alla gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011, escludendone la responsabilità sia con riferimento alla partecipazione dell’incolpato all’associazione di cui all’art. 9 C.G.S. sia con riferimento all’illecito concernente la gara Chievo/Novara. La Commissione riteneva, infatti, che non vi fossero elementi sufficienti a ritenere integrata la fattispecie associativa, tenuto in particolare conto che dagli atti emergeva la prova della partecipazione dell’incolpato ad uno soltanto degli illeciti contestai, senza che vi fosse, dunque, la prova dell’esistenza di uno stabile vincolo tra il calciatore ed il sodalizio criminoso, né della relativa, consapevole, adesione al detto programma associativo. Quanto alla gara Chievo/Novara la Commissione riteneva insufficienti gli elementi di prova acquisiti, costituiti unicamente dalle dichiarazioni accusatorie di Gervasoni nell’interrogatorio reso al PM in data 27 dicembre 2011, le quali non trovavano riscontro alcuno, tenuto conto che Bertani non aveva neppure partecipato alla trasferta della propria squadra. L’affermazione di responsabilità dell’incolpato per la gara Novara/Ascoli discendeva dalla convergenza delle dichiarazioni di Gervasoni e Micolucci, individuanti nel Bertani il punto di riferimento indicato da un esponente del gruppo degli “zingari”. Contro la decisione in parola venivano proposti separati ed autonomi appelli sia da parte della Procura Federale sia da parte dell’incolpato. Quest’ultimo chiedeva la riforma della pronuncia nella parte in cui era stata affermata la propria responsabilità, sotto il profilo che i primi giudici non avevano tenuto conto per intero delle dichiarazioni di Micolucci e Gervasoni ed avevano erroneamente qualificato la condotta dell’appellante, che al più sarebbe stato responsabile di omessa denuncia e non di illecito sportivo. In particolare, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che nessuno degli elementi di accusa aveva fatto perno sulla possibile ideazione degli illeciti da parte di Bertani, solo tardivamente chiamato in causa dai suoi accusatori, peraltro in modo non credibile ed illogico. In via subordinata l’impugnazione mirava alla riduzione della sanzione, tenuto conto che, ricorrendo un’ipotesi di illecito continuato rispetto a quello, relativo alla gara Novara/Siena del 30 aprile 2011, già punito in sede federale con la squalifica per tre anni e sei mesi, avrebbe dovuto essere applicata una pena massima di sei mesi di squalifica per ciascuna violazione contestata. Con il proprio atto d’impugnazione il Procuratore Federale censurava la decisione sotto il profilo della carenza di motivazione e della erronea valutazione del materiale probatorio con conseguente erronea qualificazione della condotta di Bertani con riferimento alla sua partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 C.G.S., desumibile dalla inerenza della condotta dell’incolpato al modello di illecito descritto dalla norma ed interpretato grazie al coordinamento tra essa ed i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria in materia di delitti associativi. Nell’appello dell’Organo federale requirente si lamentava, inoltre, la mancata affermazione di responsabilità dell’incolpato con riferimento alla gara Chievo/Novara, sotto il profilo che i primi Giudici avevano trascurato il ruolo di intermediario dell’appellato, chiaramente delineato dalle dichiarazioni di Gervasoni. In conclusione si chiedeva il riconoscimento della responsabilità nei termini prime illustrati e la condanna dell’incolpato ad una squalifica di 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. All’appello della Procura controdeduceva il Bertani con articolata memoria, nella quale, nel confutare gli argomenti avversari, si escludeva l’esistenza dell’illecito associativo in virtù del rilievo che il corrispondente illecito penale era stato escluso dal tribunale di Brescia che aveva annullato la misura cautelare dell’arresto disposta dal gip nella parte concernente il delitto associativo. Si contestava, altresì, l’esistenza di prove della partecipazione di Bertani ad una associazione eventualmente intercorrente tra altre persone e di percezione da parte sua di somme di denaro: le accuse di Gervasoni erano, peraltro, venate da notevoli ragioni di acredine. Le controdeduzioni sottolineavano, inoltre, la mancanza di elementi probatori della responsabilità di Bertani con riguardo all’illecito concernente la gara Chievo/Novara, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni di Gervasoni, del tutto prive di riscontro in ogni altra deposizione, che avevano indicato un vago intervento di intermediazione dell’incolpato. All’udienza di discussione del 25 ottobre 2012 entrambe le parti, dopo aver illustrato i rispettivi motivi di impugnazione e confutato quelli avversari, insistevano nelle richieste formulate nei rispettivi appelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le due impugnazioni, dirigendosi contro la medesima pronuncia, vanno riunite.
2. Va confermato il capo della decisione dei primi Giudici, impugnato dalla Procura Federale, con cui è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante dell'associazione per la commissione di illeciti sportivi di cui avrebbe fatto parte Bertani. Ed invero, sebbene risponda pienamente ai princìpi fissati da questa Corte - dei quali,in effetti,l'organo giudicante di primo grado non sembra aver tenuto conto - la ricostruzione effettuata dall'appellante federale dell'istituto di cui all'art.9 CGS, ed in particolare dei suoi elementi costitutivi e del relativo regime probatorio, le Sezioni Unite rilevano che, nel caso di specie, la ricorrenza dell'aggravante debba ritenersi esclusa non per le ragioni di merito enunciate dalla Commissione Discplinare Nazionale (che, come accennato, non ha considerato l'elaborazione giurisprudenziale, puntualmente citata ed illustrata nei motivi di impugnazione della Procura Federale, formatasi sul punto) ma per la sua concreta in configurabilità in relazione all'elemento numerico, che concorre a formare la struttura della figura. Ed infatti, la contestazione mossa all'incolpato solo genericamente riferisce dell'appartenenza al sodalizio di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni federali, senza, tuttavia, specificamente indicarne l'identità, se non con riferimento a Gervasoni. Da questo punto di vista, appare evidente che, già nello stesso modo di concepire l'accusa, difetti l'individuazione - anche in via indiretta o per relazione- di almeno tre associati, così soddisfacendo la previsione normativa. E tale lacunosa prospettazione accusatoria non solo si rivela inidonea ad integrare le condizioni necessarie per la costruzione della condotta illecita: essa ha anche impedito un utile esercizio della difesa, rimasta priva dell'immancabile riferimento soggettivo ai concorrenti. In altri termini, non è stata dedotta l 'esistenza, né offerta la prova, che almeno tre obbligati (tra i quali l'odierno appellato) alla conformazione alla normativa federale si fossero tra loro associati con i mezzi e nelle forme previsti dall'art. 9 citato, quali interpretati dal diritto vivente (v., per tutte la decisione di queste Sezioni Unite nel caso Cassano del luglio 2012), per commettere una pluralità di illeciti rilevanti nell'ambito disciplinare che qui rileva. Con questa correzione argomentativa va, pertanto, confermata la statuizione in esame della decisione di primo grado.
3. Va invece accolto l'appello della stessa Procura Federale nella parte in cui censura la pronuncia del'organo disciplinare di primo grado che ha dichiarato l'insussistenza della responsabilità dell'appellato in relazione all'addebito di aver concorso ad alterare il risultato in concreto, raggiungendo lo scopo, della partita di Coppa Italia Chievo-Novara del 30 novembre 2010. Ed in effetti, non può condividersi la tesi, contestata fondatamente dall'appellante, per la quale a tal riguardo le uniche fonti di prova del'accusa sarebbero costituite dalle dichiarazioni rese dal tesserato Gervasoni all'Autorità Giudiziaria il 27 dicembre 2011, tra l'altro ritenute prive di riscontro, secondo cui Bertani (che non aveva nemmeno partecipato alla trasferta della propria squadra) avrebbe fatto da tramite per la realizzazione dell'illecito. Dalla precedente parte espositiva è facile ed immediata la deduzione che, da un canto, le dichiarazioni di Gervasoni furono più ampie e ripetute e, d'altro canto, che esse hanno trovato adeguato suffragio nei vari atti d'indagine. Le molteplici dichiarazioni di Gervasoni hanno consentito di chiarire che egli si rivolse a Bertani in quanto amico con cui si trovava in tali rapporti confidenziali da rivelargli il piano criminoso ideato dal gruppo di stranieri con cui era in contatto, corredandolo di importanti dettagli sia sul piano della remunerazione per l'illecito sia su quello delle aspettative in termini di risultato della partita e di numero di reti da segnare. Decisiva è la deposizione di Gervasoni alla Procura Federale del 13 aprile 2012, già riportata nella parte narrativa e non considerata dalla decisione impugnata, che spiega la natura dell'intervento alterativo chiesto a Bertani, consistente nell'interessamento allo scopo presso compagni di squadra, avendo immediatamente lo stesso Bertani fatto pressente che egli molto probabilmente non avrebbe preso parte alla gara. Gervasoni ha nella stessa sede aggiunto di aver riferito al gruppo degli "zingari" della fattiva intermediazione di Bertani. Va aggiunto che nella realtà ebbe luogo il risultato di gara sperato,anche grazie al decisivo apporto di due calciatori (Shala e Ventola) che un altro tesserato, Drascek, ha definito
amici di Bertani (v. deposizione dell'8 marzo 2012 al Procuratore Federale). Ed infine, il dirimente riscontro alle accuse di Gervasoni ha natura logica e consiste nella circostanza che, a seguito del positivo esperimento della collaborazione illecita di Bertani in occasione di Chievo-Novara, che evidentemente aveva soddisfatto e rassicurato il gruppo criminale, si rinsaldò il rapporto tra i due tesserati nonché il livello di confidenza, al punto che il primo mise il secondo a parte dell'illecito perpetrato nella gara Atalanta-Piacenza ed il secondo gli chiese, come apparirà chiaro dalla successiva parte dedicata all'incontro Novara-Ascoli, di venire in contatto con Gegic "per verificare se ci fosse qualche partita da combinare con lui. Naturalmente sempre con riferimento al Novara" (cfr. deposizioni di Gervasoni esposte nella parte narrativa).Dalle precedenti considerazioni emerge in modo persuasivo e tranquillizzante che l'affermazione di responsabilità di Bertani per il concorso nell'avvenuta alterazione della partita Chievo/Novara scaturisce da una serie coerente, circostanziata, intrinsecamente credibile di elementi, alla stregua della loro verifica in relazione agli accadimenti verificatisi storicamente, muniti di riscontro logico quanto allo sviluppo della collaborazione successiva con Bertani, di dichiarazioni di Gervasoni, dotate di parziale corroboramento in quelle di Drascek. E si tratta di elementi ben in grado di rivelarsi compatibili con i criteri di sufficienza probatoria adottati da questa Corte in recenti casi analoghi di non minore gravità. Va, conclusivamente, accolto l'appello della Procura Federale in questa parte ed affermata la responsabilità dell'appellato quanto alla contestazione relativa alla gara Chievo-Novara nei termini risultanti dall'originario capo di incolpazione. Sul tema della sanzione si tornerà nelle parti successive.
4. Venendo ora all'esame dell'impugnazione proposta dal tesserato per ciò che concerne l'affermazione di responsabilità in merito alla gara Novara/Ascoli e la pena conseguentemente inflitta, la Corte osserva che esso non può trovare accoglimento se non limitatamente alla misura della sanzione, secondo quanto si andrà ad osservare. Ed invero, nessun dubbio può sussistere circa la attuale, decisiva, circostanziata, ampiamente e persuasivamente descritta partecipazione dell'appellante alla commissione in concorso con altri tesserati dell'illecito. Del tutto esattamente i giudici di primo grado hanno - sia pur con motivazione succinta - posto in rilievo le concordanti e doviziose dichiarazioni accusatorie di Gervasoni e Micolucci, di cui si è dato analiticamente conto nella parte espositiva. Da esse si evince una pluralità di univoci elementi dimostrativi del rilevante contributo fornito dall'appellante alla consumazione della condotta volta all''alterazione della gara. In particolare, lungo due direttrici fondamentali corre la prova della colpevolezza dell'appellante. In primo luogo, è stato possibile appurare l'intensità e la vicinanza dei rapporti tra Bertani e Gegic - evidentemente agevolata a seguito della richiesta formulata dal primo a Gervasoni di favorire i contatti -, di cui si hanno sintomatiche conferme nel'incontro a Legnano in prossimità della gara e nella disponibilità da parte dell'appellante di un'utenza telefonica riservata procuratagli dall'associazione criminale, come plausibilmente dedotto da Gervasoni anche dalla riferitagli intuizione di Gegic della "ulteriore disponibilità da parte dei giocatori del Novara". In secondo luogo, è di portata schiacciante il racconto di Micolucci - che coerentemente si salda a quello di Gervasoni - in merito all'essenziale ruolo di interlocutore e fiduciario diretto del gruppo criminale svolto dall'appellante, senza esitazioni designato dagli altri partecipi all'illecito alla restituzione della somma anticipata dagli associati a delinquere attraverso la tortuosa via del deposito nelle mani dell'addetto alberghiero. Il che dimostra sia la consapevolezza da parte di Bertani del disegno criminoso, sia la rilevanza del suo apporto post-factum perfezionativo dell'accordo illecito, prevedente la retrocessione della somma anticipata nel caso - poi verificatosi - di mancato conseguimento del risultato, alla cui realizzazione, tuttavia, l'appellante aveva operosamente cooperato anche attraverso l'incontro a Legnano con Gegic ed i contatti collaterali con lo stesso. Nè potrebbe indebolire la solidità dell'impianto probatorio la, indimostrata nè logicamente spiegata, pretesa ragione di astio o rancore nei confronti dell'appellante da parte dei suoi accusatori; al contrario, l'accusa riceve concorrente forza dalle indagini svolte con successo nei confronti degli altri tesserati in reazione alla medesima gara, come si arguisce dagli atti allegati alla relazione d'indagine del 7 maggio 2012. In conclusione, non sussistono ragioni per riformare sul punto la decisione impugnata.
5. E' adesso, da ultimo, il tempo di affrontare il tema del trattamento sanzionatario da applicare ai due illeciti rispetto ai quali è stata affermata la responsabilità dell'appellante. Al riguardo la Corte preliminarmente osserva che, come esattamente rilevato da Bertani nella propria impugnazione, gli episodi in parola appaiono avvinti dal vincolo teleologico dell'identità del disegno illecito (perseguito in un contesto di consecutività temporale e di comunanza di soggetti complici) rispetto a quello che caratterizzò l'episodio per cui egli è già stato condannato in sede federale alla sanzione di tre anni e sei mesi di squalifica. Appare ragionevole e congrua unità di misura applicare, pertanto, con questi presupposti, la sanzione della squalifica per 6 mesi per ciascuno dei due episodi di illecito sportivo, per un totale di un anno. In questi sensi va rideterminata la sanzione inflitta in primo grado.
6. Il parziale accoglimento, nei termini prima resi espliciti, dell'appello del tesserato comporta la restituzione della tassa corrisposta per la proposizione del'impugnazione. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento degli appelli riuniti, dichiara il Sig. Bertani Cristian responsabile degli illeciti addebitati in relazione alle gare Chievo/Novara del 30.11.2010 e Novara/Ascoli del 2.4.2011 e, per l’effetto, considerata la continuazione, ridetermina la sanzione inflitta in mesi 6 per ciascun illecito, per complessivi anni 1. Respinge l’appello della Procura Federale per il resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN DALLE VIOLAZIONI: – DELL’ART. 9 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ILLECITO ASSOCIATIVO; – DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. A TITOLO DI ILLECITO SPORTIVO CON RIFERIMENTO ALLA GARA CHIEVO/NOVARA DEL 30.11.2010, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTE NN. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’ 8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)
3. RICORSO CALC. BERTANI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/ASCOLI DEL 2.4.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)"