COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DE SANTIS GRAZIANO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA FONTANELLE / ELICESE, DISPUTATA IL 2.12.2012 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°30 DEL 6.12.2012 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DE SANTIS GRAZIANO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA FONTANELLE / ELICESE, DISPUTATA IL 2.12.2012 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°30 DEL 6.12.2012 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Fontanelle ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore De Santis Graziano per avere offeso gravemente l’arbitro a seguito di espulsione per doppia ammonizione. La società appellante ha contestato l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore avrebbe solo protestato per contestare una decisione reputata ingiusta. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il De Santis Graziano si è reso responsabile solo di un’ingiuria nei confronti del direttore di gara senza ulteriori conseguenze. La sanzione inflitta può essere, quindi, lievemente ridotta. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta a tre gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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