COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. AURORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DELLA VALLE GABRIELE FINO AL 30.4.2013 IN RELAZIONE ALLA GARA ASD TKM VICO / G.S. AURORA, DISPUTATA L’11/11/12 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°26 del 15.11.12 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. AURORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DELLA VALLE GABRIELE FINO AL 30.4.2013 IN RELAZIONE ALLA GARA ASD TKM VICO / G.S. AURORA, DISPUTATA L’11/11/12 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°26 del 15.11.12 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la società G.S. Aurora ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il Della Valle, capitano della squadra, in occasione di una rete segnata dagli avversari, rincorso l’arbitro a centro campo spintonandolo, minacciandolo e, alla vista del cartellino rosso di espulsione, avergli poggiato le mani sul petto, tentando anche di dargli una testata e non riuscendo nell’intento solo grazie all’intervento di un dirigente della propria squadra. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il calciatore avrebbe avuto soltanto una discussione verbale col direttore di gara, senza porre in essere comportamenti violenti e ha chiesto, comunque, la riduzione della sanzione, in quanto non proporzionata agli addebiti contestati anche in riferimento a precedenti decisioni di diverse Commissioni Disciplinari in relazione a fatti ben più gravi. Osserva la Commissione che l’appello risulta fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, infatti, emerge con evidente chiarezza che il comportamento posto in essere dal Della Valle può essere qualificato come una protesta particolarmente smodata e minacciosa nei confronti del direttore di gara, piuttosto che come un deliberato atto di violenza. La sanzione inflitta, pertanto, può essere ridotta fino al 31.1.2013. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Della Valle Gabriele fino al 31.1.2013, disponendo accreditarsi la tassa di appello, ove addebitata.
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