COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORT CENTER CALCIO A CINQUE / CALCETTO AVEZZANO, DISPUTATA L’1.12.12 PER IL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE DI SERIE C/2 GIRONE “A”(C.U. N°30, DEL 6.12.2012 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORT CENTER CALCIO A CINQUE / CALCETTO AVEZZANO, DISPUTATA L’1.12.12 PER IL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE DI SERIE C/2 GIRONE “A”(C.U. N°30, DEL 6.12.2012 – C.R.A.). Con appello proposto a mezzo fax in data 17.12.2012, la società A.S.D. Calcetto Avezzano ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione di cui in epigrafe, adottata dal G.S. in quanto alcuni tifosi, a fine gara, rivolgevano parole offensive all’arbitro assumendo grave comportamento minaccioso nei suoi confronti, nonostante l’intervento del Capitano. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto pervenuto a questo Comitato ben oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, di cui all’art. 46, comma IV, C.G.S.. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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