COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 14.12.2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA F.S.T.RIONERO – VITALBA DEL 25.11.2012
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 14.12.2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA F.S.T.RIONERO – VITALBA DEL 25.11.2012
Il Giudice Sportivo;
Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla società Vitalba in merito alla posizione irregolare del calciatore Pietropinto Pietro, nato l'11.02.1997 del F.S.T. Rionero;
Viste le controdeduzioni presentate dal FST Rionero prive dell'attestazione di invio delle stesse alla società reclamante;
Considerato che il suddetto calciatore, non avendo ancora compiuto il 16° anno di età non poteva prendere parte alla gara in oggetto se non previa autorizzazione di maturità agonistica rilasciata dal Comitato Regionale competente, come previsto dall'art.34, comma 3, delle NOIF;
Verificato dai CU di questo Comitato che Pietropinto Pietro al momento della gara in questione risultava privo di tale autorizzazione e che, di conseguenza, prendeva parte alla stessa in posizione irregolare;
DELIBERA
• di accogliere il proposto reclamo e per gli effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del CGS, assegnare gara persa alla società FST Rionero con il seguente punteggio:
F.S.T. RIONERO - VITALBA 0-3;
• di squalificare Pietropinto Pietro del FST Rionero per 1(una) gara;
• di inibire fino al 18.12.2012 il dirigente accompagnatore della squadra, signor Dapoto Francesco;
• di restituire la tassa reclamo, se versata.