COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 2 – DEFERIMENTO (N.9342/480 pf1112 AA/ac del 22/06/2012) DUMBRAVA GHEORGHITA
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 19.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
2 - DEFERIMENTO (N.9342/480 pf1112 AA/ac del 22/06/2012) DUMBRAVA GHEORGHITA
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Giordano Paolo - Componenti - nella seduta del 15/12/2012 ha deliberato quanto segue:
PREMESSO
Che il Sost. Procuratore Federale con nota del 22 Giugno 2012, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA:
DUMBRAVA GHEORGHITA - per rispondere per le violazioni di cui agli artt.. 1 comma 1 CGS, 40, comma 4 delle norme organizzative interne della FIGC e 10, comma 2 CGS per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società ASD Parrocchiale San Giorgio, mentre aveva formulato analoga domanda per la Società ASD Conca D’Oro ;
Che la ridetta C.D.T. nelle sedute del 06/27 Ottobre e del 10 Novembre 2012 verificata la regolarità della comunicazione alla parte deferita ed alle altre comunque interessate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulava la seguente richiesta e così per:
DUMBRAVA GHEORGHITA - squalifica per una giornata
CHE IL DEFERITO BENCHÉ REGOLARMENTE CONVOCATO NON SI PRESENTAVA;
Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA:
Verificata la propria competenza;
Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di DUMBRAVA GHEORGHITA per i fatti negli stessi riportati ed a questi ascritti;
Considerato come la mancata comparizione del deferito DUMBRAVA GHEORGHITA e la conseguente, omessa, coltivazione da parte dello stesso di compiute attività difensive, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad abilitare questa Commissione, a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nei confronti di quest’ultimo nella richiesta di deferimento compendiate.
Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano fondati e provati;
Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione ed accertato di conseguenza come il comportamento da DUMBRAVA GHEORGHITA tenuto possa integrare le contestate violazioni;
Constatato più nel dettaglio come il sopra nominato calciatore avesse sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società ASD Parrocchiale San Giorgio, mentre aveva formulato analoga domanda per la Società ASD Conca D’Oro ;
Ritenuto, in ragione di tanto, come la denunciata violazione delle norme del CGS e delle N.O.I.F. si qualifichi meritevole di sanzioni, in linea con quelle, peraltro miti, richieste dalla Procura Federale;
P.Q.M.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 10 Novembre 2012 formulate, così provvede ed irroga ai sensi degli artt. 1 comma 1 CGS 40, comma 4 delle norme organizzative interne della FIGC e 10, comma 2, CGS a DUMBRAVA GHEORGHITA la squalifica per una giornata.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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