COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 59 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. RIBELLE Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2012 gara SAVIGNANESE – RIBELLE del 18.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
59 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. RIBELLE
Avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2012
gara SAVIGNANESE – RIBELLE del 18.11.2012
L’A.P.D. RIBELLE, della quale è stato sentito il Presidente, assistito da persona di fiduciia, ricorre avverso
il sopra indicato provvedimento, argomentando ampiamente in ordine a quanto richiesto. Alla gara di cui all’oggetto ha
preso parte, nelle file avversarie, il calc. Bartolini Luca. Detto calciatore, in relazione alla partita Savignanese-Misano del
30.9.2012, venne squalificato per 2 giornate di gara, scontando la seconda giornata non prendendo parte alla partita Real
Rimini Siti - Savignanese del 20.10.2012. Il 14.11.2012 ( C.U. 19) il G.S. del C.R.E.R. delibera di escludere dal
Campionato la soc. Real Rimini e che “tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la formazione della
classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa (art. 53,
comma 3 delle N.O.I.F.). Nello stesso comunicato il Presidente del C.R.E.R. deliberava che “a seguito del provvedimento
del G.S. in data odierna, la seguente società è stata esclusa da tutti i campionati : S.S.D. Real Rimini Siti”. In data
24.11.2012 la ricorrente proponeva reclamo al G.S. chiedendo, a carico dell’A.S.D. Savignanese l’irrogazione della
sanzione della perdita della gara di cui all’oggetto per l’impiego in detta gara del calc. Bartolini Luca in posizione irregolare;
la giornata di squalifica asseritamene scontata nella partita Real Rimini Siti – Savignanese infatti doveva considerarsi
tamquam non esset, in quanto la gara era stata annullata con provvedimento del G.S., cosicché il calciatore avrebbe
dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva al provvedimento del G.S., cioè quella disputata contro la
ricorrente. Il primo Giudice respingeva il reclamo. Si dilunga in varie considerazioni circa l’art. 22 del C.G.S. e l’art. 53
delle N.O.I.F., cita una pronuncia della C.A.F. (10/17.3.2003) ed una della Commissione Disciplinare
Nazionale(29.4.2008) su casi analoghi, con decisione che concorda con quella sostenuta dall’A.P.D. RIBELLE, e chiede
l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, con conseguente punizione sportiva della perdita della gara
Savignanese – Ribelle a carico dell’A.S.D. SAVIGNANESE.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- ricordato che l’art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. dispone che “tutte le gare in precedenza disputate
non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria
od esclusa” (come riportato nella decisone del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 14.11.2012) e non l’annullamento
di dette gare;
- per quanto attiene all’art. 22, comma 4, del C.G.S., con riferimento alle sanzioni a carico di tesserati
che si considerano scontate, il significato di “gare che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica” deve
intendersi come gare ufficiali del campionato, che non siano state annullate per motivi relativi alla regolarità delle gare
stesse. La gara Real Rimini - Savignanese del 20.10.2012, non annullata, ma posta nel nulla per la esclusione dal
campionato del Real Rimini Siti e del cui risultato non si è tenuto conto con la riformulazione della classifica, era una gara
ufficiale di campionato, valida per la classifica, per cui il calc. Bartolini, non avendovi preso parte, aveva scontato la
squalifica e, pertanto, si trovava in posizione regolare nella gara di cui all’oggetto (cfr. C.A.F. 25.7.1991 Appello
S.S.Sarnano – 28.4.2003 Appello U.P.Santa Croce);
- ritenendo di non potere aderire al più recente asserto rappresentato dalla citata decisione della C.D.N.
nella quale non si individuano logiche motivazioni;
- valutata regolare la partecipazione del calc. Bartolini Luca alla gara di cui all’oggetto,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’A.P.D. RIBELLE e di confermare la decisione assunta in primo grado
di omologare il risultato conseguito sul campo : SAVIGNANESE 1 – RIBELLE 0.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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