COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 61 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. TOZZONA PEDAGNA Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara TOZZONA PEDAGNA – CAGLIARI del 31.10.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 61 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. TOZZONA PEDAGNA Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara TOZZONA PEDAGNA – CAGLIARI del 31.10.2012 L’A.C. TOZZONA PEDAGNA, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che, dopo avere controllato la situazione del terreno di gioco, l’arbitro si ritirava nello spogliatoio e, una volta uscitone, comunicava che la gara era sospesa e che voleva procedere al rituale riconoscimento dei giocatori. La segnatura del campo era stata regolarmente effettuata e che l’arbitro non ha chiesto all’incaricato di procedere al ripristino della segnatura del terreno di gioco. La reclamante riteneva che la gara non avesse avuto luogo per le pessime condizioni del campo . Chiede la riprogrammazione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha, in questa sede, ribadito che, dopo avere rilevato la inconsistenza delle linee di segnatura del campo, ne aveva richiesto il ripristino al dirigente accompagnatore ufficiale, senza ottenere risposta e senza adempimento di quanto richiesto, aveva deciso di non dare inizio alla gara; - visti gli art. 17, comma 1, e 35, comma 1, del C.G.S. d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.C. TOZZONA PEDAGNA, confermando la decisione assunta in primo grado di infliggere all’A.C. TOZZONA PEDAGNA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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