COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 62 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. POZZA Avverso ammenda di € 500 per intemperanze sostenitori con espressioni di discriminazione razziale e offese all’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2012 gara POZZA – FLOS FRUGI del 25.11.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 62 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. POZZA Avverso ammenda di € 500 per intemperanze sostenitori con espressioni di discriminazione razziale e offese all’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2012 gara POZZA – FLOS FRUGI del 25.11.2012 L’A.C. POZZA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento rifiutando categoricamente che siano state pronunciare espressioni di discriminazione razziale. Può essere accaduto che qualcuno abbia pronunciato la parola “scimmie” che è un detto popolarissimo a Pozza e che è anche stampato nelle maniche delle maglie, ma, non la parola “scimmie” . Chiede un riesame degli atti. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) dal momento della segnatura della rete del pareggio da parte del F.C.Flos Frugi fino al termine della gara ed anche oltre, una decina di sostenitori di detta compagine rivolgevano offese e minacce all’arbitro; 2) dallo stesso gruppo, negli ultimi dieci minuti della gara, venivano indirizzate espressioni di discriminazione razziale, con ululati, nei confronti di giocatori di colore della squadra avversaria; - considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado; - Visto l’art. 11, commi 1 e 3, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 500 a carico dell’A.C.POZZA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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