COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 63 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SIVIZZANO Avverso squalifica al 31.3.2013 calc. DARDANI ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012 gara VALGOTRA – SIVIZZANO del 18.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
63 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SIVIZZANO
Avverso squalifica al 31.3.2013 calc. DARDANI ALBERTO
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2012
gara VALGOTRA – SIVIZZANO del 18.11.2012
L’A.S.D. SIVIZZANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. DARDANI
“non metteva le mani sul colletto dell’arbitro, ma faceva solamente un gesto quasi istintivo verso il taschino dell’arbitro,
sena nessun tipo di violenza, quando si accorgeva che l’arbitro lo stava ammonendo per la seconda volta e, dopo essere
stato espulso, si allontanava, senza cercare nessun tipo di contatto con gli avversari, ma solo imprecando ad alta voce”.
Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. SIVIZZAZO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è
presentata all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadisto che il calc. DARDANI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione : 1)
avvicinatosi all’arbitro protestando vibratamente, afferratogli il colletto della maglia, lo trascinava sul campo per qualche
metro; 2) l’arbitro riusciva a divincolarsi ed il giocatore, nel lasciare il campo molto lentamente, cercava lo scontro con
calciatori avversari, venendo poi allontanato a forza da suoi compagni di squadra;
- considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e
quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.3.2013 del calc. DARDANI ALBERTO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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