COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 64 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GEMMANO Avverso ammenda di € 400 per intemperanze sosyenitori delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 22 del 29.11.2012 gara VILLAGGIO Ià MAGGIO – GEMMANO del 25.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
64 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GEMMANO
Avverso ammenda di € 400 per intemperanze sosyenitori
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 22 del 29.11.2012
gara VILLAGGIO Ià MAGGIO – GEMMANO del 25.11.2012
L’A.S.D. GEMMANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento contestando che l’arbitro indichi nel
referto che i nostri tifosi abbiano attinto di sputi la sua vettura. Riconoscono che i tisosi, all’uscita dal campo dell’arbitro, lo
abbiano ironicamente sfottuto, ma nessuno ha mai attinto o provato di attingere l’auto con sputi. Chiede la revoca della
sanzione o, quanto meno, una sua riduzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
che all’atto di lasciare l’impianto sportivo a bordo della propria autovettura, da un gruppo di sostenitori dell’A.S.D.
GEMMANO gli venivano indirizzate frasi offensive e lanciati sputi che raggiungevano i finestrini anteriori e posteriori della
fiancata destra dell’auto;
- ritenuto che il deprecabile comportamento di detti sostenitori possa essere ounito con una sanzione più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a € 300 l’ammenda a carico dell’A.S.D. GEMMANO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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