COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LUCENTINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: MEDULLIA 1174 – COMUNALE NAZZANO del 18.11.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LUCENTINI ALESSANDRO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91
DEL 22.11.2012
(Gara: MEDULLIA 1174 – COMUNALE NAZZANO del 18.11.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo, assumendo che il pallone sarebbe stato
calciato dal giocatore LUCENTINI da una distanza ben più lontana di quella indicata dall’arbitro nel
referto, senza alcun intento di colpirlo, chiede una sostanziale riduzione della squalifica;
considerato che in sede di audizione, la reclamante, confermando il contenuto del ricorso, fa anche
presente che, nel caso di distanza ravvicinata, il pallone avrebbe colpito uno dei calciatori che in
quel momento si accalcavano vicino al direttore di gara;
ritenuto che la circostanza di cui sopra, benché non se ne faccia cenno nel rapporto, presenta
tuttavia elementi di verosimiglianza, tenuto conto della precedente espulsione di un compagno di
squadra del LUCENTINI e che lo stesso calciatore non ha accompagnato il gesto con offese o
minacce all’arbitro, nemmeno dopo essere stato espulso, talchè la sanzione può essere rivisitata;
questa Commissione
DELIBERA
di accogliere il reclamo avanzato dalla società COMUNALE NAZZANO, riducendo la squalifica al
calciatore LUCENTINI ALESSANDRO al 10.1.2013.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LUCENTINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: MEDULLIA 1174 – COMUNALE NAZZANO del 18.11.2012 – Campionato II Categoria)"