COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 SEGUITO GARA AUDAX 1970 S. ANGELO/CITTA’ DI FALCONARA DEL 1.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A CINQUE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 84 del 5.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 SEGUITO GARA AUDAX 1970 S. ANGELO/CITTA’ DI FALCONARA DEL 1.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A CINQUE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 84 del 5.12.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 300,00 “per essere la propria tifoseria venuta a vie di fatto con la tifoseria avversaria, contravvenendo alle norme antiviolenza attualmente in vigore”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Città di Falconara chiedendo la riduzione della sanzione impugnata in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Negava la reclamante l’addebito a carico dei propri sostenitori come contestato, deducendo che solo uno di loro, a pochi minuti dalla fine della gara, ebbe un diverbio con un sostenitore della squadra avversaria, con scambio di reciproche minacce, ma senza alcun contatto fisico, anche per l’intervennero di altri presenti. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Falconara e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 150,00 (centocinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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