COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 APPLICATA AL DIRIGENTE CAROSI GIANNI SEGUITO GARA MONTICELLI/SIROLO NUMANA DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 APPLICATA AL DIRIGENTE CAROSI GIANNI SEGUITO GARA MONTICELLI/SIROLO NUMANA DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. CAROSI Gianni, asseritamente dirigente tesserato per la reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Monticelli chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi si sarebbe limitato a dare una leggera spinta, peraltro senza procurargli alcun dolore, all’assistente arbitrale che, a fine gara, con aria arrogante lo aveva minacciato. Sentito a chiarimenti, l'assistente numero uno ha precisato, tra l’altro, che il Carosi, nell’occasione, lo insultò facendo riferimento alla terna arbitrale, e poi, con gesto di stizza, gli diede una spinta per farlo entrare nello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara e non per fargli male; successivamente chiuse la porta sbattendola e, quindi, danneggiandola. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’assistente arbitrale; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dalla ricostruzione dei fatti desumibile dalle risultanze istruttorie la condotta del Carosi fu offensiva e gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ma al contempo priva di contenuti di violenza; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Monticelli e, per l’effetto, riduce l’inibizione del dirigente CAROSI Gianni al 28 febbraio 2013. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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