COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. RIVIERA DELLE PALME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CANNELLA IVAN SEGUITO GARA FUTSAL SILENZI/RIVIERA DELLE PALME DEL 30.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 84 del 5.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. RIVIERA DELLE PALME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CANNELLA IVAN SEGUITO GARA FUTSAL SILENZI/RIVIERA DELLE PALME DEL 30.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 84 del 5.12.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CANNELLA Ivan, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perchè “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Riviera delle Palme chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, ma senza offenderlo, per l’ammonizione, la seconda, inflittagli a suo parere ingiustamente avendo subito il fallo senza farne alcuno, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Cannella. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Cannella per doppia ammonizione e che, alla notifica del provvedimento, questi lo insultò volgarmente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Cannella: 1) espulsione per doppia ammonizione a seguito di falli di gioco; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni offensive; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Cannella, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Riviera delle Palme ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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