COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.4. G.S. DIFESA GRANDE PORTICONE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA DIFESA GRANDE PORTICONE – ACLI CAMPOBASSO DEL 1°.12.2012 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIRONE B – 9^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 20.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 6.2.4. G.S. DIFESA GRANDE PORTICONE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA DIFESA GRANDE PORTICONE - ACLI CAMPOBASSO DEL 1°.12.2012 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIRONE B – 9^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto di gara, osserva quanto segue. La ricorrente sostiene in ricorso che il calciatore Cautillo Nicola non ha tenuto condotta violenta verso un avversario ma ha solo cercato di allontanare lo stesso che lo stava aggredendo. Quanto sostenuto non trova alcun riscontro nel referto arbitrale, che, invece, riporta in modo chiaro il comportamento violento tenuto dal Cautillo, che, per di più, è avvenuto a gioco fermo. La consolidata giurisprudenza in materia ritiene la condotta non regolamentare messa in atto a gioco fermo passibile di una più grave sanzione in quanto non giustificata dall'ardore agonistico. Quanto sopra, anche in considerazione che il G.S. ha applicato la sanzione minima della squalifica per tre giornate prevista per l'infrazione commessa dal calciatore Cautillo Nicola dall'art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S., non permette a questa Commissione Disciplinare di poter riconoscere la richiesta riduzione della sanzione inflitta al suddetto. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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