COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara RINASCITA BUSSESE – REAL ROCCAVIVARA DEL 09/12/2012
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara RINASCITA BUSSESE – REAL ROCCAVIVARA DEL 09/12/2012
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/12/2012;
premesso che:
• la società Real Roccavivara ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini
previsti dalla normativa federale vigente;
• la società Rinascita Bussese ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito;
letto il reclamo rileva che la società Real Roccavivara chiede la ripetizione della gara in epigrafe,
giustificando la propria mancata presentazione a causa neve. A sostegno allega un’attestazione
della Stazione dei Carabinieri di Montefalcone nel Sannio dalla quale si evince che “i Comuni di
Montefalcone nel Sannio, Roccavivara, San Felice del Molise e Montemitro sono stati interessati
da abbondante nevicata che ha reso le strade percorribili solo con pneumatici invernali e/o catene
da neve”;
nelle proprie controdeduzioni la società Rinascita Bussese eccepisce preliminarmente la
inammissibilità del ricorso così come presentato dalla società Real Roccavivara, ritenendolo
assolutamente generico (ex art. 33, comma 6 CGS); in via subordinata, la società Rinascita
Bussese eccepisce che sarebbe stato possibile per la società Real Roccavivara raggiungere il
Comune di Busso, senza per questo esporre a pericolo alcuno l’incolumità dei propri tesserati. A
sostegno della propria tesi allega una certificazione rilasciata dall’Ufficio Viabilità della Provincia di
Campobasso e soprattutto evidenzia le circostanze per le quali la società Maronea Calcio, squadra
di Montefalcone nel Sannio – comune vicino a Roccavivara e insistente a maggiore altitudine, ha
regolarmente disputato il proprio incontro del Campionato di Eccellenza andando a giocare a
Roccaravindola e la società Castelmauro, comune anch’esso distante pochi chilometri da
Roccavivara e anch’esso insistente a maggiore altitudine, ha disputato regolarmente la propria
gara casalinga contro l’Hermes Toro, valida per il Campionato di Promozione.
Osserva questo GST. Il ricorso così come presentato dalla società Real Roccavivara, per quanto
scarno, non può ritenersi generico, in quanto contiene sia le giustificazioni della mancata
presentazione sia la richiesta di ripetizione della gara. Ritiene, però, che le argomentazioni addotte
non siano condivisibili e tali da giustificarne l’assenza. Dall’attestazione allegata rilasciata dai
Carabinieri di Montefalcone nel Sannio non si evincono situazioni di reale pericolo per la
circolazione dovuto a ghiaccio o a neve, né tantomeno situazioni di impercorribilità delle strade.
Poiché nella Provincia di Campobasso, nel periodo invernale, vige l’obbligo di transitare sulle
strade (siano esse di competenza dell’ANAS o di competenza della Provincia) con pneumatici da
neve e/o catene a bordo, a giudizio di questo GST la società Real Roccavivara aveva pienamente
la possibilità di raggiungere il luogo di disputa della gara in epigrafe, così come hanno fatto la
società Maronea Calcio (a Roccaravindola) e la società Hermes Toro (a Castelmauro). Per tutti
questi motivi, visti gli artt. 53 NOIF e 17 CGS
D E C I D E
1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Real Roccavivara, non
riconoscendo la sussistenza di una causa di forza maggiore;
2. di infliggere alla società Real Roccavivara la punizione sportiva della perdita della gara in
epigrafe con il punteggio di 0-3, penalizzandola altresì di un punto in classifica;
3. di comminare alla medesima società l’ammenda di Euro 500 relativa alla prima rinuncia;
4. di fare obbligo alla medesima società di versare alla società Rinascita Bussese la somma di
Euro 516,00 quale indennizzo di mancato incasso;
5. di incamerare la tassa reclamo.
Manda alla Segreteria del CR Molise per l’aggiornamento della classifica.