COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 4.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI TRIVISONNE MICHELE, ZINGARO ANTONIO E DELLA SOCIETA’ MIRABELLO Calcio
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
4.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI TRIVISONNE MICHELE, ZINGARO
ANTONIO E DELLA SOCIETA’ MIRABELLO Calcio
Con atto n. 1771/1317 pf 11-12/GT/dl del 2 ottobre 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Trivisonne Michele, all'epoca dei fatti Arbitro
della Sezione A.I.A. di Campobasso, il sig. Zingaro Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della
società A.S.D. Mirabello Calcio, e la società A.S.D. MIrabello Calcio per le seguenti infrazioni:
il primo: per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche con riferimento all'art. 40, commi 1, 2 e
3, lett. H, del Regolamento del Settore Arbitrale per aver: a) assecondato, dopo aver commesso un
errore tecnico nell'aver espulso il calciatore Gala Gianluca per doppia ammonizione, pur non
avendolo precedentemente ammonito, le richieste del dirigente del Mirabello Calcio, sig. Zingaro
Antonio, annotando sul rapportino di fine gara, consegnato alle società, alla voce "giocatori
espulsi", il n. 14 Tony Di Fabbio al posto del n. 11 Gala Gianluca; b) corretto il rapportino di fine
gara trasmesso, unitamente al referto, al G.S. e denunciato l'accaduto, solo dopo l'intervento nello
spogliatoio di Di Fabbio Mauro, padre del calciatore Di Fabbio Tony;
il secondo: nella sua qualità di Presidente dell'A.S.D. Mirabello Calcio, della violazione dell'art. 1,
comma 1, del C.G.S. per aver, a fine gara, richiesto ed ottenuto dall'arbitro della gara, di sostituire
nel referto il giocatore espulso n. 11 Gala Gianluca con il n. 14 Di Fabbio Tony, così minando la
terzietà del direttore di gara e concorrendo con quest'ultimo nella violazione dell'art. 40, commi 1, 2
e 3, lett. H, del Regolamento del Settore Arbitrale;
la società: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta, in
relazione alle violazioni commesse dal proprio Presidente.
Nella odierna riunione si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale,
del sig. Trivisonne Michele e del sig. Zingaro Antonio, anche quale legale rappresentante della
società A.S.D. MIrabello Calcio.
Prima dell'inizio della trattazione del deferimento viene depositato accordo ex art. 23 C.G.S.
sottoscritto dal rappresentante della Procura Federale e dai sigg. Trivisonne Michele e Zingaro
Antonio, personalmente e quale Presidente pro-tempore della società A.S.D. Mirabello Calcio, che,
tenuto conto delle dichiarazioni rese dai suddetti ex art. 24 C.G.S., riporta le sanzioni concordate
della inibizione per mesi uno e giorni 10 per il primo, della inibizione per mesi uno per il secondo e
della ammenda di euro 200,00 per la società A.S.D. Mirabello Calcio.
La Commissione Disciplinare, ritenute congrue le sanzioni concordate,
DISPONE
applicarsi al sig. TRIVISONNE Michele, nella sua qualità Arbitro, la sanzione della inibizione per
mesi uno e giorni dieci, al sig. ZINGARO Antonio, nella sua qualità di Presidente della società
A.S.D. Mirabello Calcio all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi uno ed alla società
A.S.D. MIRABELLO CALCIO la sanzione della ammenda di euro 200,00, con contestuale chiusura
del procedimento a carico dei suddetti deferiti.
Dispone inviarsi copia della presente decisione al Comitato Regionale Arbitri presso il quale risulta
iscritto il sig. Trivisonne Michele.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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