COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 4.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI TRIVISONNE MICHELE, ZINGARO ANTONIO E DELLA SOCIETA’ MIRABELLO Calcio

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 4.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI TRIVISONNE MICHELE, ZINGARO ANTONIO E DELLA SOCIETA’ MIRABELLO Calcio Con atto n. 1771/1317 pf 11-12/GT/dl del 2 ottobre 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Trivisonne Michele, all'epoca dei fatti Arbitro della Sezione A.I.A. di Campobasso, il sig. Zingaro Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Mirabello Calcio, e la società A.S.D. MIrabello Calcio per le seguenti infrazioni: il primo: per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche con riferimento all'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. H, del Regolamento del Settore Arbitrale per aver: a) assecondato, dopo aver commesso un errore tecnico nell'aver espulso il calciatore Gala Gianluca per doppia ammonizione, pur non avendolo precedentemente ammonito, le richieste del dirigente del Mirabello Calcio, sig. Zingaro Antonio, annotando sul rapportino di fine gara, consegnato alle società, alla voce "giocatori espulsi", il n. 14 Tony Di Fabbio al posto del n. 11 Gala Gianluca; b) corretto il rapportino di fine gara trasmesso, unitamente al referto, al G.S. e denunciato l'accaduto, solo dopo l'intervento nello spogliatoio di Di Fabbio Mauro, padre del calciatore Di Fabbio Tony; il secondo: nella sua qualità di Presidente dell'A.S.D. Mirabello Calcio, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver, a fine gara, richiesto ed ottenuto dall'arbitro della gara, di sostituire nel referto il giocatore espulso n. 11 Gala Gianluca con il n. 14 Di Fabbio Tony, così minando la terzietà del direttore di gara e concorrendo con quest'ultimo nella violazione dell'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. H, del Regolamento del Settore Arbitrale; la società: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta, in relazione alle violazioni commesse dal proprio Presidente. Nella odierna riunione si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale, del sig. Trivisonne Michele e del sig. Zingaro Antonio, anche quale legale rappresentante della società A.S.D. MIrabello Calcio. Prima dell'inizio della trattazione del deferimento viene depositato accordo ex art. 23 C.G.S. sottoscritto dal rappresentante della Procura Federale e dai sigg. Trivisonne Michele e Zingaro Antonio, personalmente e quale Presidente pro-tempore della società A.S.D. Mirabello Calcio, che, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai suddetti ex art. 24 C.G.S., riporta le sanzioni concordate della inibizione per mesi uno e giorni 10 per il primo, della inibizione per mesi uno per il secondo e della ammenda di euro 200,00 per la società A.S.D. Mirabello Calcio. La Commissione Disciplinare, ritenute congrue le sanzioni concordate, DISPONE applicarsi al sig. TRIVISONNE Michele, nella sua qualità Arbitro, la sanzione della inibizione per mesi uno e giorni dieci, al sig. ZINGARO Antonio, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Mirabello Calcio all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi uno ed alla società A.S.D. MIRABELLO CALCIO la sanzione della ammenda di euro 200,00, con contestuale chiusura del procedimento a carico dei suddetti deferiti. Dispone inviarsi copia della presente decisione al Comitato Regionale Arbitri presso il quale risulta iscritto il sig. Trivisonne Michele. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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