COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 Delibere della Commissione Accertamenti Danni 4.3.3. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALL’ARBITRO GENNARELLI GIUSEPPE NATO A CAMPOBASSO IL 19/03/1985, RESIDENTE AD ORATINO (CB) C.DA POZZACCHIO, 29, INERENTE LA DISPUTA DELLA GARA VALEVOLE PER LA MOLISE CUP DI CALCIO A 5 TRA LE SQUADRE F.V. FUTSAL PENTRIA-POZZILLI FIVE 2009 DISPUTATASI A FORNELLI (IS) IL 15/10/2012.

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 22.12.2012 Delibere della Commissione Accertamenti Danni 4.3.3. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DALL’ARBITRO GENNARELLI GIUSEPPE NATO A CAMPOBASSO IL 19/03/1985, RESIDENTE AD ORATINO (CB) C.DA POZZACCHIO, 29, INERENTE LA DISPUTA DELLA GARA VALEVOLE PER LA MOLISE CUP DI CALCIO A 5 TRA LE SQUADRE F.V. FUTSAL PENTRIA-POZZILLI FIVE 2009 DISPUTATASI A FORNELLI (IS) IL 15/10/2012. La commissione, preso atto della richiesta formulata dall’arbitro Gennarelli Giuseppe relativamente al danneggiamento dell’autovettura Volkswagen Golf tg DD493EW di proprietà della sig.ra Cristofano Emma madre convivente, decide di rigettare la domanda per le motivazioni di seguito esposte: Si rileva il mancato rispetto della normativa federale, reiterata nei C.U. ove ai punti a, b, c e d , cui si fa espresso rinvio, sono previste le prescrizioni cui gli arbitri devono attenersi per poter accedere al rimborso di eventuali danni subiti in occasione di gare federali . Ivi è infatti espressamente previsto che il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni. In particolare la Commissione ha preso atto delle modalità di denuncia dell’accaduto ma ha rilevato che gli atti vandalici, tre righe parallele su tutta la fiancata dx dell’autovettura menzionata non sono stati fatti riscontrare al dirigente della soc. ospitante, bensì evidenziati dall’arbitro solo all’atto dell’indicata denuncia Pertanto, non essendo esattamente individuabili le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto denunciato è accaduto, non è possibile, allo stato, configurare ipotesi di responsabilità a carico della soc. FUTSAL PENTRIA .
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