COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società G.S. GARBAGNA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 6.12.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara GARBAGNA – SILVANESE disputata in data 2.12.2012, Campionato di Prima Categoria Girone H
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della società G.S. GARBAGNA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 43 del 6.12.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla
gara GARBAGNA – SILVANESE disputata in data 2.12.2012, Campionato di Prima Categoria
Girone H
Con ricorso inviato in data 11.12.2012 la Società GARBAGNA si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore TOLVE Marco e ne chiede
la riduzione.
La società ricorrente sostiene che il proprio giocatore, dopo aver preso botte per tutto il corso della
gara da un avversario, subiva, da parte di quest’ultimo, un fallo sanzionato subito dall’arbitro con
l’espulsione. Tuttavia, dopo la giusta sanzione applicata al calciatore della SILVANESE, il direttore
di gara puniva allo stesso modo il TOLVE che, nel rialzarsi, aveva commesso un “fallo veniale (lieve
colpo in faccia). Alla notifica del provvedimento la reazione del giocatore del TOLVE sarebbe stata
“veemente e vibrante ma mai aggressiva, minacciosa e tanto meno offensiva”.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto arbitrale, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, riferisce in
modo puntuale e preciso sia del pugno leggero sferrato all’avversario dal TOLVE, sia della sua
condotta aggressiva, minacciosa ed ingiuriosa in seguito alla notifica del provvedimento, riportando
nel dettaglio le frasi pronunciate, sia del calcio vibrato al cancello del campo mentre ne usciva.
La sanzione applicata dal primo Giudice appare, dunque, congrua alla gravità del fatto e merita
piena conferma.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società GARBAGNA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa
tassa che non risulta versata.
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