COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società A.S.D. AMICI DI MONTEGIOVE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 29.11.2012 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara ATLETICO VOLPIANO – AMICI DI MONTEGIOVE disputata in data 04.11.2012, Campionato Seconda Categoria – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società A.S.D. AMICI DI MONTEGIOVE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 29.11.2012 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara ATLETICO VOLPIANO - AMICI DI MONTEGIOVE disputata in data 04.11.2012, Campionato Seconda Categoria - Girone E La Società AMICI DI MONTEGIOVE si duole del provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Ivrea pubblicato in data 29 novembre 2012. Il ricorso è stato inviato con lettera raccomandata datata 7 dicembre 2012. Trattasi dell’ottavo giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata. Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del CGS, alla stregua del quale “il reclamo deve essere … proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare ”. E nel caso di specie, come detto, il reclamo è stato inoltrato l’ottavo giorno successivo alla data della pubblicazione. E, pertanto, fuori termine. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Società AMICI DI MONTEGIOVE, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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