COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso proposto dalla Società SINERGY avverso il provvedimento di squalifica adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Rosson Davide di cui al comunicato n. 23 del 06/12/2012 – Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola – gara SINERGY – PIEVESE del 02/12/2012 – Campionato Seconda categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
d) Ricorso proposto dalla Società SINERGY avverso il provvedimento di squalifica adottato
dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Rosson Davide di cui al comunicato n. 23 del 06/12/2012 – Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola – gara SINERGY – PIEVESE del 02/12/2012 – Campionato Seconda categoria
Con ricorso tempestivamente presentato, la Società A.C.D. SINERGY ha proposto reclamo avverso
il provvedimento di squalifica per tre giornate adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del
giocatore ROSSON Davide, espulso per frase blasfema indirizzata all’arbitro.
Lamenta la ricorrente l’eccessività del provvedimento di squalifica, evidenziando come il giocatore
avesse imprecato perché preoccupato da un brutto intervento subito da un compagno di squadra,
senza alcuna volontà di offendere l’arbitro.
Dall’esame degli atti di gara emerge in modo inequivocabile la condotta del Rosson che veniva
espulso per aver bestemmiato. Tale comportamento merita di essere sanzionato, a prescindere
dalle ragioni della bestemmia e dal fatto che la stessa sia stata indirizzata al direttore di gara o
meno.
Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene congrua la sanzione della squalifica così come
quantificata dal Giudice Sportivo, non ravvisando elementi di sorta per addivenire anche soltanto ad
una riduzione della stessa e, pertanto,
r i g e t t a
il ricorso proposto dalla A.C.D. SINERGY disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non
risulta versata.
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