COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. PUGLIA SPORT ALTURA – A.S.D. SPORT NOCI del 2 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. SPORT NOCI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RECCHIA Cosimo Daniele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 6 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. PUGLIA SPORT ALTURA – A.S.D. SPORT NOCI del 2 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. SPORT NOCI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RECCHIA Cosimo Daniele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 6 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − effettuati i necessari accertamenti; − rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali; − considerato altresì che il comportamento gravemente antisportivo del calciatore RECCHIA Cosimo Daniele risulta adeguatamente punito dal Giudice Sportivo con la squalifica per n. 4 gare che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. SPORT NOCI e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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