COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: REAL SITI – ATHENA CALCIO BARLETTA del 02.12.2012. Reclamo dell’ATHENA CALCIO BARLETTA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico di DARGENIO MATTEO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 06.12.2012 del C.R. Puglia – LND.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: REAL SITI – ATHENA CALCIO BARLETTA del 02.12.2012. Reclamo dell’ATHENA CALCIO BARLETTA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico di DARGENIO MATTEO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 06.12.2012 del C.R. Puglia - LND. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; ritenuto che non sussistono i presupposti per sanzionare la condotta violenta tenuta dal Sig. DARGENIO MATTEO oltre al minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lettera B del C.G.S.; Delibera Ridursi a tre giornata effettive di gara la squalifica inflitta nei confronti di DARGENIO MATTEO; non è dovuta alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it