COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: G.E.T. ORTA NOVA – NUOVA ANDRIA del 02.12.2012. Reclamo della Società NUOVA ANDRIA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SGARRA NICOLA di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 06.12.2012 del C.R. Puglia – LND.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: G.E.T. ORTA NOVA – NUOVA ANDRIA del 02.12.2012. Reclamo della Società NUOVA ANDRIA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SGARRA NICOLA di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 06.12.2012 del C.R. Puglia - LND. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; considerato che il referto dell’Arbitro, nella parte in cui attesta che il calciatore SGARRA NICOLA al 23’ del 2° tempo colpiva con uno schiaffo in faccia un avversario, non si presta a equivoci di sorta; visto che per tale ipotesi la sanzione minima edittale prevista dall’art. 19 comma 4 lettera B del C.G.S. è di tre giornate di squalifica;considerato pertanto che la decisione del Giudice di prime cure non è censurabile P.Q.M. Rigetta il reclamo addebitando la relativa tassa sul conto della Società istante.
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