COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20.12.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare A.S.D. LA PALMA M.U. (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 06.12.2012. Gara La Palma M.U. / Tortolì del 02.12.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 20.12.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare A.S.D. LA PALMA M.U. (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 06.12.2012. Gara La Palma M.U. / Tortolì del 02.12.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Società La Palma M.U. ricorre avverso il prvvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Fabio Valdes è stato squalificato per tre gare perché espulso, indirizzava espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara e ritardava deliberatamente l’uscita dal terreno di gioco. La ricorrente chiede la riduzione della squalifica. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. Dalla lettura del referto e dei motivi del gravame si ritiene di non poter mettere in discussione la credibilità del direttore di gara nella parte in cui assume di essere stato ingiuriato, di talchè tali condotte devono essere necessariamente censurate. Tuttavia le circostanze che il calciatore abbia deliberatamente ritardato l’uscita dal terreno di gioco non trova riscontro nei minuti di recupero poi concessi, giacchè l’unica motivazione addotta dallo stesso arbitro nell’accordare il recupero è unicamente quella della sostituzione. Ne deriva la parziale imprecisione del referto di gara che determina la necessità di ridurre il provvedimento di squalifica, sulla scorta del deposito di cui all’art. 19, comma 4, lett.a. Per tutte queste ragioni, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica del Valdes a due giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.
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