COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 67/A POL. D. MISTRETTA (ME), avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Li Volsi Mario e Pruiti Giuseppe, squalifica per tre gare dei calciatori Giordano Giuseppe e Salerno Santo, Ammenda di € 250,00 – Gara 1^ categoria B Mistretta / Campofelice del 02/12/2012 – C.U. N° 227 del 06/12/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 67/A POL. D. MISTRETTA (ME), avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Li Volsi Mario e Pruiti Giuseppe, squalifica per tre gare dei calciatori Giordano Giuseppe e Salerno Santo, Ammenda di € 250,00 - Gara 1^ categoria B Mistretta / Campofelice del 02/12/2012 - C.U. N° 227 del 06/12/2012. Con appello ritualmente proposto la Pol. Mistretta, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale e ne chiede riduzione. L'appellante, ritenendo che sia sostanzialmente opinabile che ci si debba attenere a quanto “insindacabilmente” scrive l'arbitro, qui in sintesi si augura che questa Commissione possa rivedere le sanzioni irrogate a tutti i calciatori e possa ridurre l'ammenda. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto anche alla Società appellante, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. Tale disposizione regolamentare non è derogabile. Da tale rapporto si evincono in maniera chiara i fatti che hanno determinato l'adozione delle sanzioni. L'appello è di contro da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 33 n° 6, in quanto redatto in forma generica e senza alcuna motivazione specifica concretamente inerente ai fatti in esame. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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