COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 68/A Pol. D. MISTRETTA (ME), avverso squalifica per cinque gare calciatore Lo Presti Giuseppe – Gara Campionato Juniores S. Agata Calcio/Mistretta del 29/11/2012 – C.U. n.28 del 07/12/2012 Delegazione Barcellona.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 68/A
Pol. D. MISTRETTA (ME), avverso squalifica per cinque gare calciatore Lo Presti Giuseppe - Gara Campionato Juniores S. Agata Calcio/Mistretta del 29/11/2012 - C.U. n.28 del 07/12/2012 Delegazione Barcellona.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. D. Mistretta, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Barcellona sostenendo che la decisione è iniqua in relazione alla circostanza che il Lo Presti Giuseppe è stato dapprima inseguito e successivamente aggredito da un calciatore avversario e solo dopo essere stato aggredito ha reagito ma solo per difendersi.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.
In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Lo Presti Giuseppe è stato dapprima inseguito da un calciatore avversario, a cui aveva recuperato un pallone, e successivamente aggredito con spintoni e schiaffi e solo dopo tale aggressione reagiva colpendo a sua volta il calciatore avversario.
In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento e la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere rideterminata in termini più equi in ragione dell’effettivo svolgimento dei fatti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del reclamo proposto determina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Lo Presti Giuseppe.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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