COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 34/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Bizzini Fabrizio (Segretario Società G.S.D. Enna Calcio) Società G.S.D. Enna Calcio

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 34/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.Bizzini Fabrizio (Segretario Società G.S.D. Enna Calcio) Società G.S.D. Enna Calcio La Procura Federale con nota 290 pf 11/12 GS/reg del 01/09/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 co. 1) e 61 co. 1) delle N.O.I.F.; la società della violazione di cui all’art. 4 co. 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva ascritta al proprio dirigente. Rilevato che le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del giorno 18 dicembre 2012, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig.Bizzini Fabrizio la inibizione per mesi 3 (tre); alla società G.S.D. Enna Calcio l’ammenda di € 600,00 (seicento/00)”. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto responsabili dei capi di imputazione indicati. Quanto loro addebitato trova riscontro nella documentazione in atti, avendo la società usufruito delle prestazioni di un tecnico non tesserato in occasione della gara del 25/09/2011 U.S.D. Atletico Catania/G.S.D. Enna Calcio, la cui distinta risulta sottoscritta dal Sig. Bizzini. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone: a carico del Sig. Bizzini Fabrizio, Segretario Società G.S.D. Enna Calcio, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); a carico della società G.S.D. Enna Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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