COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 35/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. D’APARO Giovanni (Presidente) 2) A.S.D. ACATE CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 250 del 18.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 35/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. D'APARO Giovanni (Presidente) 2) A.S.D. ACATE CALCIO La Procura Federale, con nota 728pf11-12/GS/reg del 22 novembre 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui all'art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b) delle disposizioni generali del C.U. n.1 del Settore giovanile e scolastico. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico delle parti deferite: a) mesi 2 di inibizione a carico del Presidente Sig. D'Aparo Giovanni; b) ammenda di € 200,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2011 – 2012 nel campionato regionale allievi, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 2011/2012 del Settore giovanile e Scolastico, non ha provveduto a tesserare un allenatore abilitato per la disputa del Campionato Allievi. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. D'Aparo Giovanni, Presidente dell’ASD Acate calcio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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