COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTINSIEME (ME), avverso squalifica fino al 15/03/2013 del calciatore Angrisani Angelo – Gara Coppa Italia Promozione Sportinsieme/Sporting Viagrande del 05/12/2012 – C.U. n° 228 del 07/12/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTINSIEME (ME), avverso squalifica fino al 15/03/2013 del calciatore Angrisani Angelo - Gara Coppa Italia Promozione Sportinsieme/Sporting Viagrande del 05/12/2012 - C.U. n° 228 del 07/12/2012. Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Sportinsieme, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in oggetto, sostenendo che il calciatore in questione, pur avendo assunto un comportamento deprecabile e censurabile nel concitato e animato dopo gara, si è limitato ad appoggiare la mano sulla spalla dell'arbitro per attirarne l'attenzione e per chiedere chiarimenti su alcune decisioni prese da questi. Chiede pertanto riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, citando alcuni precedenti provvedimenti in materia. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che il calciatore Angrisani Angelo, a fine gara, spingeva l'arbitro da dietro, lo prendeva e, stringendogli la mano destra, gli urlava alcune espressioni dialettali gravemente minacciose, che reiterava con forza nonostante venisse allontanato da terzi. Non trova pertanto riscontro quanto riduttivamente sostenuto dall’appellante circa le modalità dei fatti addebitati, né può procedersi ad una riduzione della sanzione che appare equa e proporzionata, tenuto conto altresì della grave reiterazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
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