COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 33/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. RUBINO ANDREA (Dirigente U.S.D. Atletico Catania) Sig. MACCARRONE VITTORIO (Calciatore U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti) U.S.D. ATLETICO CATANIA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 33/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. RUBINO ANDREA (Dirigente U.S.D. Atletico Catania) Sig. MACCARRONE VITTORIO (Calciatore U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti) U.S.D. ATLETICO CATANIA La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 2974/258pf 12-13 SP/ac del 20/11/2012, la Società Atletico Catania, il dirigente Sig. Rubino Andrea ed il calciatore Sig. Maccarrone Vittorio (in atto tesserato della U.S.D. Real Belpassese), avendo rilevato la partecipazione del predetto a n° 3 gare del campionato di Eccellenza girone B) 2011-2012 disputate dalla U.S.D. Atletico Catania, senza averne titolo in quanto non tesserato. All'udienza dibattimentale sono comparsi i deferiti. Preliminarmente all’esame del ricorso il Sig. Rubino Andrea ed il calciatore Maccarrone Vittorio hanno chiesto di definire il procedimento a loro carico ai sensi dell’ art. 23 C.G.S., come da ordinanze che seguono: 1° Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig Rubino Andrea (U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 individuata nella squalifica per mesi uno e giorni dieci di inibizione; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, co. 2 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Rubino Andrea la sanzione come da dispositivo. 2° Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il calciatore Maccarrone Vittorio (U.S.D. Atletico Catania all’epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 C.G.S. individuata nella squalifica per due gare; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’artt. 23, co. 2 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Maccarrone Vittorio Salvatore la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento, quindi, è proseguito nei confronti della sola società e la Procura Federale ha concluso insistendo sui motivi di deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.000,00 e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva. Il rappresentante della Società ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine applicarsi il minimo delle sanzioni edittali previste dal C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Risulta inequivocabilmente che la Società in questione, nelle gare del campionato di Eccellenza girone B 2011 – 2012 disputate il 03/01/2012, il 04/02/2012 e il 18/03/2012, ha impiegato il calciatore Maccarrone Vittorio, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato a causa della mancanza, sul modulo di richiesta di tesseramento, della sottoscrizione di entrambi i soggetti esercenti la potestà genitoriale. Tale mancanza aveva già determinato l’archiviazione della richiesta, comunicata alla Società con telegramma del 02/12/2011. Da quanto sopra consegue la responsabilità della Società deferita, che risulta avere beneficiato delle prestazioni di un calciatore non tesserato e che risponde oggettivamente ex art. 4 comma 2 per il fatto dei suddetti calciatore e dirigente. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, nei limiti che seguono. Alla fattispecie va applicato il comma 8 dell’art. 17 C.G.S. il quale dispone che:” alla società che fa partecipare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori”. Detta norma, a parere di questa Commissione, va interpretata, per una corretta applicazione, in via analogica, alla luce del comma 5 del medesimo art. 17 che in relazione alla posizione irregolare dei calciatori statuisce che: ”La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione alle norme contenute nelle N.O.I.F., determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino iscritti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di attività di calcio a cinque”. In ragione di quanto sopra ed in applicazione del suddetto principio, atteso che il calciatore Maccarrone, pur essendo stato inserito nelle distinte delle gare di cui al superiore deferimento, è stato utilizzato effettivamente in una sola gara e più precisamente in quella disputatasi in data 03/01/2011 (Misterbianco/U.S.D. Atl. Catania), alla società, sotto questo profilo, quindi, va applicato un solo punto di penalizzazione oltre all’ammenda, che appare equo determinare in € 500,00. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: su accordo delle parti l’inibizione per mesi uno e giorni dieci a carico del Sig. Rubino Andrea; su accordo delle parti la squalifica per due gare a carico del calciatore Sig. Maccarrone Andrea (in atto tesserato per la U.S.D. Real Belpassese); a carico della società U.S.D. Atletico Catania l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) nonché punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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