COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 13 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di Angela Rosie Perez Presidente, all’epoca dei fatti, della Società Montevarchi C.A. 1902, s.r.l..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 13 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di Angela Rosie Perez Presidente, all’epoca dei fatti, della Società Montevarchi C.A. 1902, s.r.l.. La Procura Federale, con atto datato 13 settembre 2012, ha deferito a questa Commissione la signora Angela Rosie Perez nella sua qualità di Presidente della Società Montevarchi C.A. 1902, Società alla quale è stata revocata l’affiliazione, con provvedimento in data 23 novembre 2011 del Presidente della F.I.G.C.. La revoca è avvenuta a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 8 novembre 2011. Il deferimento trova la propria ragion d’essere nella segnalazione effettuata dal Presidente del C.R. Toscana circa il mancato adempimento di quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in ordine ai pagamenti deliberati da detta Commissione a favore di otto calciatori della Società. Le relative delibere sono state pubblicate sui C.U. della C.A.E. recanti i nn. 12 – 33 – 221 dell’anno 2011, ovvero nel corso della stagione durante la quale la Società Montevarchi Calcio Aquila disputava il Campionato nella categoria “Eccellenza”. Si precisa che il provvedimento della C.A.E. riguarda la riunione di tutti i procedimenti pendenti presso la Procura Federale, avvenuta stante la loro evidente connessione sia soggettiva che oggettiva. Convocate le parti per la data odierna è presente unicamente il rappresentante della Procura Federale Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, nonostante la parte deferita abbia ricevuto formale avviso di convocazione. Aperto il dibattimento la Procura Federale, come sopra rappresentata, insiste per l’accoglimento del deferimento chiedendo l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 19, comma 1, lettera f, del CGS in relazione all’art. 94 ter, c. 11, delle N.O.I.F., infliggendosi quindi alla Signora Angela Rosie Perez la sanzione della inibizione per 3 (tre) anni. La Commissione passa a decisione. Risultano depositati agli atti i Comunicati Ufficiali contenenti le delibere di condanna al pagamento a carico della Società Montevarchi, emesse dalla Commissione Accordi Economici a favore dei calciatori: Ingribelli, Lisi, Foglia, Annunziata, Roma, Bisogno, Rubecchini e Pacciarini per emolumenti concordati e non corrisposti. Le delibere, in applicazione dell’art. 94 /ter, comma 11, delle N.O.I.F, prevedevano che il pagamento avvenisse entro il termine di giorni 30 dalla delibera. Poiché non risulta documentalmente provato che la Società ha ottemperato alla delibera della Commissione Accordi Economici, il deferimento deve essere accolto con applicazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 2, del C.G.S, come richiesto dalla Procura Federale. P.Q.M. la Commissione, tenuto in debito conto le numerose precedenti violazioni disciplinari, infligge alla Signora Angela Rosie Perez l’inibizione per anni tre, da scontarsi a decorrere dalla data di ultimazione della sanzione in corso. (C.U. n. 8 / 2012)
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