COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 15 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Beconcini Francesco, vice Presidente della Polisportiva Alberone A.S.D. al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – Polisportiva Alberone A.S.D. per la connessa responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 15 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Beconcini Francesco, vice Presidente della Polisportiva Alberone A.S.D. al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; - Polisportiva Alberone A.S.D. per la connessa responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Con denuncia pervenuta in data 21 maggio 2012, il Signor Aniello Mario Salerno, genitore del giovanissimo calciatore Matteo (anni dieci) tesserato per la Società “Scintilla Pisa est”, affermava che, dopo la fine della gara di semifinale di un torneo organizzato dalla Polisportiva Alberone, mentre si apprestava ad uscire dalla spogliatoio spiegando al figlio il motivo dell’accensione di un fumogeno, veniva “attaccato con fare minaccioso con un tono esagitato” dal responsabile della Scuola Calcio della Società organizzatrice. A seguito di ciò il bambino, spaventato dal minaccioso capannello di sostenitori dell’Alberone che nel frattempo si era formato, si metteva a piangere per cui il Salerno senior si doveva adoperare per tranquillizzarlo. Giocata, immediatamente dopo tale episodio, la gara di finale, mentre si accingeva al termine di essa a raggiungere gli spogliatoi dicendo al bambino che non sarebbero tornati in quell’ambiente, veniva aggredito verbalmente con minacce dal Signor Francesco Beconcini, vice Presidente della Società Alberone, il quale lo seguiva nel percorso fatto per raggiungere l’auto, reiterando le minacce. La Procura Federale, assunte a verbale le dichiarazioni di tre tesserati dell’Alberone, di una Dirigente della Società Scintilla Pisa est e di altro Dirigente della medesima Società. che riporta “de relato” la vicenda, ha disposto il deferimento in esame Effettuate nei modi di rito le convocazioni, nessuno dei deferiti è presente. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Mario Taddeucci Sassolini. In apertura di dibattimento, l’Avvocato Taddeucci Sassolini rileva che quanto contestato al Dirigente deferito e, di conseguenza alla Società,, pur rappresentando una chiara violazione comportamentale, non assume alcun carattere di gravità. Ritiene pertanto di concludere chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Dirigente Beconcini Francesco, la inibizione per 15 (quindici) giorni; - alla Società Polisportiva Alberone A.S.D., l’ammenda nella misura di € 50,00 (cinquanta). In sede di delibera la Commissione rileva dal contesto degli atti che il comportamento del Beconcini sia da stigmatizzare condividendo, in tal senso, le argomentazioni del rappresentante della Procura Federale circa la parvità della questione. Tuttavia, rilevato che l’episodio è avvenuto nell’ambito di una Scuola Calcio, ovvero di quell’ente che, istituzionalmente, persegue finalità educative nell’ambito F.I.G.C. e che ha per oggetto il forgiare all’attività sportiva ed al comune vivere civile i bambini, ritiene che il comportamento del Beconcini sia comunque da sanzionare. Il deferimento è pertanto da accogliere così come sono da accogliere, nella misura richiesta, le conseguenti sanzioni. P.Q.M. la C.D.T.T. infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - a Beconcini Francesco, Vice Presidente Polisportiva Alberone A.S.D., l’inibizione per giorni 15 (quindici); - alla Polisportiva Alberone A.S.D. la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 50,00 (cinquanta).
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