COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 58 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 25 del 21.11.2012) Reclamo della U.S.D. Stiava avverso la squalifica inflitta dal G.S. Massa al sig. Walter Miliani fino al 22.02.2013 (3 mesi)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 58 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 25 del 21.11.2012) Reclamo della U.S.D. Stiava avverso la squalifica inflitta dal G.S. Massa al sig. Walter Miliani fino al 22.02.2013 (3 mesi) Con reclamo inviato agli Uffici del C.R.T. in data 23.11.2012 l'U.S.D. Stiava impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di Massa ha inflitto all'allenatore sig. Walter Miliani la squalifica fino al 22.02.2013 (tre mesi), in quanto “a fine gara ostacolava l'uscita dal terreno di gioco al D.G. e nel contempo lo offendeva pesantemente e reiteratamente, di poi gli stringeva la mano con atteggiamento polemico ed irriguardoso”. In punto di fatto, la reclamante ritiene che l'episodio debba essere rivalutato alla luce di particolari circostanze che ne attenuano la portata lesiva. Sul punto, rileva che è indubbio che nel corso della gara vi siano stati episodi dubbi per entrambe le squadre, tali da determinare un'oggettiva situazione di tensione in campo che inducevano il D.G. a redarguire i componenti di entrambe le compagini. Tra quest'ultimi, però, non vi era l'allenatore Walter Miliani. Al termine della gara il Miliani, nell'intento di mettere fine ad una discussione tra il vice allenatore e il dirigente accompagnatore, da un lato, e l'arbitro, dall'altro, ammoniva con fermezza i suoi collaboratori, rivolgendosi loro con espressioni offensive e invitandoli ad uscire dal campo di gioco. Tiene, quindi, a precisare che le espressioni offensive pronunciate dal Miliani non erano rivolte al D.G., bensì, come sopra indicato, ai suoi collaboratori. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, riunitasi in camera di consiglio, delibera quanto segue. I rapporti di gara stesi dal D.G, contengono elementi e circostanze non prive di contraddittorietà. Pertanto, in funzione della decisione il Collegio valuterà il contenuto degli atti ufficiali secondo il proprio prudente apprezzamento, seguendo un criterio oggettivo di verosimiglianza. Per quanto riguarda la condotta offensiva, l'arbitro in entrambi i rapporti di gara conferma che le offese erano chiaramente e inequivocabilmente indirizzate alla sua persona. Circostanza che in relazione alla tipologia e al contenuto delle offese riportate in atti appare esente da critica e assolutamente credibile. Sotto tale prospettiva, pertanto, la condotta offensiva dell'allenatore risulta assolutamente provata. Per quanto riguarda gli ulteriori addebiti contestati, il D.G. in sede di supplemento ha complessivamente ridimensionato i comportamenti dell'allenatore, evidenziando che la stretta di mano non era violenta ma, soprattutto, contrariamente a quanto indicato nel referto di gara, che non vi era alcun intento irriguardoso nei suoi confronti, negando, infine, di essere stato da quest'ultimo ostacolato al momento dell'ingresso negli spogliatoi. Le evidenti contraddizioni emerse dal bilanciamento degli elementi e delle circostanze contenute nei rapporti di gara non consentono di poter ritenere provate, con assoluta certezza, gli addebiti mossi nei confronti dell'allenatore. Pertanto, la sanzione, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, deve essere rivalutata in relazione alla sola condotta offensiva. Sanzione che il Collegio ritiene congrua nella misura di mesi due P.Q.M. la C.D.T.T.: -Accoglie il reclamo proposto dalla U.S.D. Stiava, riducendo la sanzione inflitta all'allenatore Walter Miliani a mesi due, fino al 22.01.2013. -Ordina la restituzione della tassa di reclamo, qualora incamerata.
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