COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 65 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S.D. Casellina avverso la decisione del G.S.Firenze che ha squalificato il calciatore Bahcja Armir fino al 28.03.2013. C.U. N° 21 del 28.11.2012
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 35 del 20.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
65 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S.D. Casellina avverso la decisione del G.S.Firenze che ha squalificato il calciatore Bahcja Armir fino al 28.03.2013. C.U. N° 21 del 28.11.2012
Il G.S. Territoriale squalificava il calciatore Bahcja Armir poichè “espulso per un fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al D.G. e lo colpiva al petto con una manata senza provocargli dolore, dopodichè lo offendeva”.
Con il reclamo proposto la società chiede una riduzione della squalifica.
Ammette il gesto sbagliato, ma lo ritiene del tutto involontario; il contatto sarebbe stato lieve e senza alcuna intenzione.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, nulla aggiunge a quanto già evidenziato nel primo referto, ma in entrambi gli atti parla di “manata” al petto, peraltro senza dolore o conseguenze; ribadisce altresì la successiva offesa e l’allontanamento dal campo ad opera dei compagni di squadra.
Il reclamo non merita accoglimento.
Sulla dinamica dei fatti, non vi è alcun dubbio, risultando molto chiaro dagli atti di gara.
Non può essere accolta la tesi della reclamante sull’involontarietà del gesto, anche perchè in contraddizione con il “gesto inqualificato” da essa stessa ammesso.
Sull’entità della sanzione, questa non appare riducibile, per motivi di equità, avendo oltretutto tenuto senz’altro conto, il Primo Giudice, della circostanza che nessuna conseguenza, nè dolore, è stata subita dal D.G.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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