F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI COPPO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di LUIGI COPPO
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Coppo è stato deferito per violazione degli artt. 1 e 8 del
C.G.S. per aver pattuito e riscosso in violazione dell’art. 8 comma 6 nelle stagioni
sportive 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, compensi e premi in nero per €
28.000,00;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.
- ritenuta tardiva la richiesta di accesso agli atti formulata dall’Avv. Giancarlo Petrini
solo in data 06/12/2012 per conto del deferito e peraltro senza il suo mandato.
Ritenuto che:
- come emerge anche dalla sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al
CU n. 49/CDN del 6/12/2012, dalle deposizioni rese dal direttore sportivo della
Biellese Buda e dai riscontri successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza è
risultato con sufficiente attendibilità che tecnici (fra i quali è da ricomprendersi
Coppo) e giocatori della Biellese Calcio riscuotevano somme di denaro “al nero” a
titolo di rimborso spese non giustificate ovvero a titolo di corrispettivo di prestazioni
sportive oltre ed al di fuori di quanto contrattualmente pattuito;
P.Q.M.
dichiara il sig. LUIGI COPPO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.