F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI CAMPANELLA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI CAMPANELLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Campanella è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 in riferimento agli art. 35, comma 1, e 38 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed art. 38, comma 1, delle Noif oltre all’art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione 2011/12: o A) prestato la propria attività tecnica a favore della società ACD Città di Vittoria senza aver richiesto e ottenuto formalmente tesseramento con la stessa; o B) omesso per la stagione sportiva 2011/12 il versamento obbligatorio della quota annuale per l’iscrizione all’Albo, incolpazione consumata fino al 07.05.2012 data di avvenuto pagamento della stessa; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. GIOVANNI CAMPANELLA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.
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