F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI CAMPANELLA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI CAMPANELLA
– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Campanella è stato deferito per violazione dell’art. 1,
comma 1 in riferimento agli art. 35, comma 1, e 38 comma 1, del Regolamento del
Settore Tecnico ed art. 38, comma 1, delle Noif oltre all’art. 17, commi 3 e 4, del
Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione 2011/12:
o A) prestato la propria attività tecnica a favore della società ACD Città di
Vittoria senza aver richiesto e ottenuto formalmente tesseramento con la stessa;
o B) omesso per la stagione sportiva 2011/12 il versamento obbligatorio della
quota annuale per l’iscrizione all’Albo, incolpazione consumata fino al
07.05.2012 data di avvenuto pagamento della stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. GIOVANNI CAMPANELLA responsabile dell’addebito disciplinare
che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino
al 13/03/2013.