F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO SANTI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO SANTI
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Santi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’art.38, comma 1 del Regolamento
del Settore Tecnico e dall’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed
art.38 comma 4 delle Noif, per avere prestato nella stagione sportiva 2011/2012
attività tecnica a favore
o 1) della società Ssd Bastardo sino alla gara Trasimeno-Bastardo del 29 /10/2011
non in costanza di tesseramento con la stessa, atteso che il perfezionamento del
vincolo richiesto è avvenuto solo in data 03/11/2011;
o 2) della società Polisportiva D.Schiavio, a partire dal mese di Marzo 2012,non
in costanza di tesseramento con la stessa, pur essendo stato, nella medesima
stagione sportiva, già tesserato per la consorella Ssd Bastardo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/04/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché emergenti
dalle deposizioni rese dal deferito alla Procura federale
P.Q.M.
dichiara il sig. FRANCESCO SANTI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
13/04/2013.