F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico GIUSEPPE MEZZASALMA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico GIUSEPPE MEZZASALMA
– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Mezzasalma è stato deferito per violazione per violazione dell’
art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1,
del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 35 comma 1 del Regolamento del
Settore Tecnico ed art.38 comma 1 dell’Noif, oltre agli articoli 33, commi 1 e 3 e 17,
commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione 2011-2012
- 1) prestato propria attività tecnica a favore della società Asd Real Ragusa Calcio, senza
aver richiesto il tesseramento con la stessa;
- 2) prestato propria attività tecnica a favore della società Asd Acate Calcio dal
18.12.2012 al 7.04.2012, senza aver richiesto il tesseramento con la stessa;
- 3) svolto attività da quella derivante dalle proprie attribuzioni a favore della società
A.S.D. Real Ragusa Calcio, senza aver richiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico la
domanda di sospensione dall’albo di appartenenza;
- 4) svolto attività da quella derivante dalle proprie attribuzioni a favore della società
A.S.D. Acate Calcio, senza aver richiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico la domanda di
sospensione dall’albo di appartenenza.
- Omesso per le stagioni sportive 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 il
versamento obbligatorio delle quote annuali per l’iscrizione all’albo del Settore
Tecnico, incolpazione consumata sino al 22.12.2011, data di avvenuto pagamento delle
stesse;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 13/06/2013;
- tenuto conto delle memorie difensive depositate agli atti.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. GIUSEPPE MEZZASALMA responsabile dell’addebito disciplinare
che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino
al 13/06/2013.