F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MINNOZZI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MINNOZZI
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Minnozzi è stato deferito per violazione dell’ art. 1, comma 1
del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, 33, commi 1
e 3, 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico ed art. 38 commi 1 e 4
delle Noif, per:
o avere svolto, sino al 15/10/2011 (data del suo esonero) attività tecnica a favore
della società Asd Real Castelfidardo non in costanza di tesseramento con la
stessa circostanza facilmente acclarabile comparando le distinte di gara riferibili
a tale periodo;
o essere stato inserito nel foglio censimento della Asd Castelfidardo per la
stagione 2011/2012 quale consigliere della società As Camaleonte privo di
tesseramento quale allenatore e, comunque, in assenza della necessaria istanza
sospensiva dall’Albo del Settore Tecnico di appartenenza;
o aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2011/2012, attività tecnica a favore
della società Asd Castelfidardo e dell’Asd Real Montecò;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/05/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. MASSIMO MINNOZZI responsabile dell’addebito disciplinare che gli
è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
13/05/2013.