F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MINNOZZI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO MINNOZZI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Minnozzi è stato deferito per violazione dell’ art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, 33, commi 1 e 3, 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico ed art. 38 commi 1 e 4 delle Noif, per: o avere svolto, sino al 15/10/2011 (data del suo esonero) attività tecnica a favore della società Asd Real Castelfidardo non in costanza di tesseramento con la stessa circostanza facilmente acclarabile comparando le distinte di gara riferibili a tale periodo; o essere stato inserito nel foglio censimento della Asd Castelfidardo per la stagione 2011/2012 quale consigliere della società As Camaleonte privo di tesseramento quale allenatore e, comunque, in assenza della necessaria istanza sospensiva dall’Albo del Settore Tecnico di appartenenza; o aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2011/2012, attività tecnica a favore della società Asd Castelfidardo e dell’Asd Real Montecò; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/05/2013. Ritenuto che: - i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. MASSIMO MINNOZZI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/05/2013.
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