F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO PATANE’
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO PATANE’
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Patanè è stato deferito per violazione dell’ art. 1, comma 1
del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’art.3 8, comma 1 del
Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 35 comma 1 del Regolamento del
Settore Tecnico ed art.38 comma 1 delle Noif, per avere, nella stagione 2011-2012,
prestato la propria attività a favore
o 1) della società Asd Sporting Pescina sino alla gara Asd Sporting Pescina-
Sporting Celano del 30.10.2011, non in costanza di tesseramento con la stessa,
o 2) della società Asd Magliano Montevelino, dal 18.12.2011 fino all’incontro
Balsorano- Usd Magliano Montevelino del 29 Aprile 2012 non in costanza di
tesseramento con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/04/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano chiaramente ammessi dallo stesso
P.Q.M.
dichiara il sig. MAURIZIO PATANE’ responsabile dell’addebito disciplinare che gli
è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
13/04/2013.