F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di VITO COMMISSO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di VITO COMMISSO
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Commisso è stato deferito per violazione del principio di
lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi dell’art.1, comma 1, del C.G.S in
relazione a quanto disposto per la s.s. 2010/11 dalla LND al punto 14 del CU n°1
del 01.07.2010 per aver omesso di depositare presso il Dipartimento Interregionale
l’accordo economico, stipulato con SSD Sapri Calcio, accompagnato dalla richiesta
di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/02/2013;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale e delle
memorie depositate agli atti.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalla decisione
del Collegio Arbitrale
P.Q.M.
dichiara il sig. VITO COMMISSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
13/02/2013.