F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO CASTELLANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO CASTELLANO
– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Castellano è stato deferito per violazione dell’art.1 del
Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 35 comma 1 del Regolamento Settore
Tecnico, dell’art. 31, comma 1, Regolamento Settore Tecnico e dell’art. 38 comma
1 del Regolamento Settore Tecnico in relazione all’art 38, commi 1 e 4, del NOIF
per quanto descritto nella parte motiva, nonché per aver partecipato a gare della
A.S.D. Napoli Sanità benché squalificato, per come descritto nella parte motiva;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/05/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati;
- il comportamento del deferito dimostra grave spregio nei confronti degli organi della
Giustizia Sportiva;
- tale comportamento è dunque meritevole di essere censurato e condannato
adeguatamente
P.Q.M.
dichiara il sig. FRANCESCO CASTELLANO responsabile dell’addebito disciplinare
che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino
al 30/06/2013.