F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di CARLO FRASSI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di CARLO FRASSI
– Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Frassi è stato deferito per violazione di cui all’art. 1, comma
1, C.G.S, in relazione all’art.35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico
per aver impiegato in data 27/10/2010 in attività di addestramento con la propria
Società San Frediano Calcio Asd il calciatore Garofalo tesserato di altra società
omettendo che il calciatore stesso fosse provvisto di nulla osta autorizzativo da
parte della società di appartenenza Asd Navacchio Zambra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/02/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano sostanzialmente ammessi dal deferito il
quale, nonostante avvertito del fatto che il giovane calciatore Garofalo era
tesserato per altra società sportiva, senza alcuna cautela o doveroso accertamento,
ha ritenuto di poterlo continuare ad allenare
P.Q.M.
dichiara il sig. CARLO FRASSI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 13/02/2013.