F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012 Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE GIUFFRIDA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 113 del 14 dicembre 2012
Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE GIUFFRIDA
– Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Giuffrida è stato deferito per violazione dell’art.1 del Codice
di Giustizia Sportiva, dell’art.35 comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento
Settore Tecnico per inosservanza dell’obbligo di richiedere ed ottenere la
sospensione dall’albo tecnico, per espletare attività diversa dalle proprie
attribuzioni, in relazione ad un suo formale inserimento nell’organigramma della
società Acrd Acicatena, quale segretario con delega di rappresentanza, atteso che il
suo tesseramento come allenatore è intervenuto successivamente e cioè il
30.8.2011;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. SALVATORE GIUFFRIDA responsabile dell’addebito disciplinare
che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino
al 13/03/2013.